Con l’ordinanza n. 9629/2026, la Corte di Cassazione torna sulla qualificazione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, chiarendone gli effetti ai fini della determinazione del costo fiscale della partecipazione ceduta in regime PEX. In breve, se l’aumento di capitale cui l’apporto è destinato non viene deliberato entro il termine previsto, il socio matura un credito restitutorio verso la partecipata e l’importo non può incrementare il valore fiscale della partecipazione oggetto di cessione. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento civilistico già formatosi in materia, ma ne trae una conseguenza fiscale di rilievo nella determinazione della quota imponibile della plusvalenza. Il caso La vicenda riguarda una società che aveva deliberato di ricapitalizzare una propria partecipata, poi oggetto di cessione infragruppo, mediante rinuncia a un credito di € 9,5 milioni vantato nei confronti della stessa partecipata. La rinuncia era funzionale a un futuro aumento di capitale, da deliberarsi entro il 31 dicembre 2008. Contestualmente, la società cedente aveva incrementato di pari importo il conto partecipazione relativo alla partecipata. L’aumento di capitale, tuttavia, non veniva deliberato entro il termine previsto. Nel giugno 2009, la partecipazione veniva ceduta a una società controllata per un corrispettivo di € 11,3 milioni e, ai fini della determinazione della plusvalenza, anche fiscale, la cedente assumeva un valore della partecipazione comprensivo anche dell’importo di € 9,5 milioni, nonostante tale somma fosse riferibile a un aumento di capitale mai eseguito. Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’appostazione contabile avrebbe dovuto essere stornata, facendo riemergere il credito non impiegato nell’aumento di capitale. Per l’effetto, la plusvalenza da cessione accertata risultava maggiore e, in presenza del regime PEX, la relativa quota imponibile veniva rideterminata sul 5% dell’importo erroneamente incluso nel costo della partecipazione. I giudizi di merito si concludevano in senso favorevole al contribuente. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 87 e 101 del TUIR, anche in combinato disposto con l’art. 1353 cod.civ., per avere il giudice d’appello ritenuto che il valore della partecipazione ceduta potesse essere determinato tenendo conto di un versamento in conto futuro aumento di capitale mai concretamente realizzato. La decisione La Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia, muovendo dalla qualificazione civilistica dell’apporto. Secondo la Corte, le erogazioni in conto futuro aumento di capitale, quando siano condizionate all’adozione della relativa delibera entro un determinato termine, danno luogo a un aumento di capitale solo potenziale, destinato a divenire effettivo esclusivamente con la successiva deliberazione assembleare. In mancanza di tale deliberazione, sorge in capo alla società l’obbligo di restituzione di quanto ricevuto. La Corte richiama, in particolare, l’orientamento (cfr. Cass. nn. 24093/2023, 34503/2021, 29325/2020 e 31186/2018) secondo cui, per qualificare una dazione come versamento in conto futuro aumento di capitale, non è sufficiente la denominazione contabile utilizzata dalle parti. Occorre verificare, sulla base di indici concreti, che la volontà di subordinare l’apporto al futuro aumento risulti in modo chiaro e inequivoco. Possono assumere rilievo, tra gli altri, l’indicazione del termine entro cui deliberare l’aumento, il comportamento delle parti, le scritture contabili, la nota integrativa, le clausole statutarie e ogni altra circostanza idonea a ricostruire la comune intenzione delle parti. In questa prospettiva, i versamenti in conto futuro aumento di capitale si distinguono sia dai finanziamenti soci, sia dai versamenti a fondo perduto o in conto capitale. I primi generano un ordinario credito restitutorio; i secondi sono definitivamente acquisiti al patrimonio sociale. I versamenti in conto futuro aumento di capitale, invece, hanno uno specifico vincolo di destinazione: benché iscritti sin da subito in apposita riserva di patrimonio netto, sono destinati a liberare un futuro debito da sottoscrizione, ma, ove l’aumento non venga deliberato, la causa dell’attribuzione viene meno e il socio ha diritto alla restituzione a titolo di ripetizione dell’indebito (tanto è vero che la stretta correlazione tra riserva e socio apportante fa sì che la prima venga qualificata sia in dottrina sia in giurisprudenza come riserva c.d. “targata”). Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione rileva che, al 1° gennaio 2009, una volta decorso il termine del 31 dicembre 2008 senza che fosse stato deliberato l’aumento di capitale, la società cedente aveva maturato un credito restitutorio verso la partecipata. Ne consegue l’erroneità dell’appostazione in bilancio di un maggior valore della partecipazione per un importo corrispondente a tale credito: nel patrimonio della partecipata non si era infatti verificato alcun effettivo aumento di capitale. La conseguenza fiscale è immediata: quel valore non poteva concorrere alla determinazione del costo fiscale della partecipazione ceduta. La plusvalenza da cessione, anche se soggetta al regime PEX, doveva quindi essere calcolata senza tenere conto dell’importo riferibile al futuro aumento di capitale mai deliberato. Alcune considerazioni L’ordinanza in commento è interessante perché porta sul piano fiscale un tema tradizionalmente affrontato in chiave di diritto contabile e societario. La questione non è se i versamenti dei soci possano, in astratto, incrementare il costo fiscale della partecipazione. Tale effetto è normalmente riconosciuto per gli apporti patrimoniali definitivamente acquisiti dalla partecipata, nonché per le rinunce ai crediti nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia (così, espressamente gli artt. 94, c. 6, e 101, c. 7, del TUIR). Il punto, più specifico, è se lo stesso effetto possa prodursi anche quando l’apporto sia destinato a un aumento di capitale futuro e tale aumento non venga poi deliberato. La risposta della Cassazione è negativa e appare coerente con la natura dell’istituto. Il versamento in conto futuro aumento di capitale non è un apporto genericamente patrimoniale, né un incremento definitivo del capitale di rischio. È un apporto vincolato a una specifica operazione sul capitale. Proprio questo vincolo di destinazione ne giustifica l’iscrizione, in pendenza dell’aumento, tra le riserve, ma impedisce di considerarlo stabilmente acquisito alla società ove l’operazione programmata non si perfezioni. In quel momento, l’importo torna a essere, nella sostanza, una posizione creditoria del socio che trova la propria causa in un indebito oggettivo. Da questo punto di vista, la decisione consente di distinguere con maggiore precisione il piano contabile-civilistico da quello fiscale, senza tuttavia separarli. La qualificazione civilistica dell’apporto non determina automaticamente il trattamento fiscale, ma ne costituisce il presupposto logico. Se il futuro aumento si perfeziona, l’importo può consolidarsi nel valore della partecipazione. Se, invece, l’aumento non viene deliberato, manca il fatto giuridico che consente di trasformare l’apporto vincolato in incremento stabile della partecipazione. E ciò vale anche se, nelle scritture contabili, il socio abbia provvisoriamente incrementato il relativo conto partecipazione. La pronuncia è utile anche perché conferma la centralità della documentazione dell’operazione. Come già affermato dalla giurisprudenza richiamata, la denominazione utilizzata nelle scritture contabili non è decisiva: occorre ricostruire la reale volontà delle parti attraverso delibere, termini, clausole statutarie, comportamenti successivi e nota integrativa. Sul piano operativo, il principio assume rilievo soprattutto nelle operazioni infragruppo e nelle fasi preparatorie alla cessione di partecipazioni. Il ricorso ad apporti destinati a futuri aumenti di capitale può avere una funzione economica del tutto legittima, specie in contesti di rafforzamento patrimoniale della partecipata. Tuttavia, se l’operazione sul capitale non viene completata, l’apporto non può essere trattato come se avesse prodotto gli stessi effetti di un aumento effettivamente deliberato e sottoscritto o di un versamento generico (in conto capitale o a fondo perduto). Il rischio, altrimenti, è quello di alterare il costo fiscale della partecipazione e, conseguentemente, la determinazione della plusvalenza assoggettabile a IRES (anche nel caso di mancanza dei presupposti per l’applicazione del regime PEX). A.L.