Influenza del beneficiario e spossessamento nel trust estero: verso un paradigma espansivo dell’interposizione

Con la risposta n. 81/2026, l’Agenzia delle Entrate torna a presidiare il terreno della qualificazione fiscale dei trust esteri, offrendo un’interpretazione che, pur muovendosi nel solco della prassi consolidata, si distingue per la sua incisività. Anche in presenza di un assetto formalmente ineccepibile, l’Amministrazione individua nella persistenza di un potere – anche solo potenziale e mediato – di influenza in capo al beneficiario l’elemento sufficiente per disconoscere l’autonomia del trust. Ne emerge che la sostanza economica prevale sulla forma giuridica, dovendo, lo spossessamento essere reale e irreversibile, pena la riqualificazione dell’intera struttura come interposta. Una presa di posizione che, se da un lato rafforza l’impianto antiabuso, dall’altro solleva dubbi in termini di coerenza sistematica e prevedibilità applicativa.

Il caso

La fattispecie oggetto dell’interpello riguarda una persona fisica non residente che riveste la qualifica di beneficiaria primaria di un trust istituito nel 2024 e regolato dalla legge dello Stato del Delaware. Il trust è qualificato, secondo l’ordinamento statunitense, come complex trust ed è considerato autonomo soggetto passivo d’imposta. Il settlor è un trust preesistente, a sua volta istituito dal fratello dell’istante nel 2008 a favore, in qualità di beneficiaria, della medesima istante.

L’assetto prevede un trustee societario indipendente, con pieni poteri di gestione e amministrazione del patrimonio, nonché la discrezionalità nelle eventuali distribuzioni di reddito e capitale in favore dei beneficiari. Sono inoltre previste ulteriori figure, tra cui un Investment Advisor e uno Special Advisor, dotati di poteri di indirizzo su specifici profili gestionali.

Sotto il profilo soggettivo, oltre alla beneficiaria primaria, sono individuati quali beneficiari secondari i suoi discendenti. Alla data dell’istanza, il trust non risulta ancora operativo essendo privo di patrimonio; è tuttavia previsto il conferimento di attività finanziarie estere e di una partecipazione totalitaria in una società statunitense titolare di un immobile.

Elemento centrale della struttura è la previsione, contenuta nell’atto istitutivo, che attribuisce alla beneficiaria un potere di incidere sulla destinazione finale del patrimonio residuo alla cessazione del trust, esercitabile mediante atti dispositivi quali disposizioni testamentarie o strumenti analoghi.

In tale contesto, l’istante rappresenta l’intenzione di trasferire la propria residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2026 e chiede all’Amministrazione finanziaria di chiarire, in primo luogo, la qualificazione fiscale del trust ai fini dell’articolo 37, c. 3, del d.P.R. 600/1973, con particolare riguardo alla sua eventuale natura interposta. Vengono altresì richiesti chiarimenti in ordine agli obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale connessi alla detenzione indiretta degli asset esteri tramite il trust.

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate

Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia richiama i principi consolidati in materia di trust, ribadendo che il riconoscimento fiscale dell’istituto presuppone un effettivo trasferimento dei beni e una reale autonomia del trustee nella loro gestione e amministrazione. Il punto centrale dell’analisi è rappresentato dal concetto di spossessamento, inteso non solo in senso formale, ma soprattutto sostanziale.

Secondo l’Amministrazione, un trust non può essere considerato validamente operante ai fini fiscali quando l’attività del trustee risulti, anche solo in parte, condizionata dalla volontà del disponente o dei beneficiari. In tali ipotesi, si configura una mera interposizione, con conseguente imputazione dei redditi direttamente al soggetto che conserva il controllo sostanziale.

Applicando tali principi al caso di specie, l’Agenzia ritiene che, nonostante le modifiche formali introdotte nell’assetto del trust e l’apparente rafforzamento dell’indipendenza del trustee, la beneficiaria – pur non rivestendo il ruolo di disponente del trust, individuato nel trust preesistente del 2008 (a sua volta istituito dal fratello) – abbia un potere significativo di influenza sui beni conferiti. In particolare, la possibilità di determinare la destinazione finale del patrimonio mediante atti dispositivi viene considerata idonea a condizionare l’operato del trustee, compromettendone l’effettiva autonomia.

Da ciò discende la qualificazione del trust come interposto, in quanto non si realizza un reale spossessamento dei beni[1]. L’effetto è quello di imputare i redditi prodotti dal trust direttamente alla beneficiaria a partire dal momento in cui la stessa acquisirà la residenza fiscale in Italia. Ne conseguono, inoltre, gli obblighi dichiarativi relativi a tali redditi, nonché quelli di monitoraggio fiscale e di applicazione delle imposte patrimoniali estere sugli asset posseduti.

Osservazioni critiche

La posizione assunta dall’Agenzia, pur coerente con l’impostazione sostanzialistica che caratterizza da tempo la prassi in materia, solleva una serie di criticità che meritano attenzione.

In primo luogo, appare particolarmente ampia la nozione di “influenza” utilizzata quale criterio discretivo tra trust genuino e trust interposto. Nel caso in esame, il potere attribuito alla beneficiaria non si traduce in un’ingerenza diretta nella gestione corrente, né in una capacità di impartire istruzioni vincolanti al trustee. Si tratta, piuttosto, di una facoltà eventuale e differita esercitabile mediante strumenti tipicamente riconducibili alla pianificazione successoria. Assimilare tale potere a una forma di controllo sostanziale sulla gestione rischia di ampliare eccessivamente l’area dell’interposizione.

In secondo luogo, la soluzione adottata sembra entrare in tensione con la fisiologia dei trust discrezionali. Tali strutture, infatti, si caratterizzano per l’attribuzione al trustee del potere di individuare i beneficiari, di determinare le loro rispettive posizioni, nonché le modalità e i tempi delle attribuzioni ad essi[2]; in altri termini, il beneficiario non ha diritti attuali sui beni mentre dovrebbe assumere un rilievo predominante l’estensione dei poteri del trustee. Pertanto, nel caso concreto, elevare a elemento decisivo di interposizione la facoltà, come identificata sopra, attribuita alla beneficiaria senza un adeguato bilanciamento con l’ampiezza dei poteri del trustee potrebbe condurre, in via generale, a mettere in discussione la validità fiscale di un’ampia categoria di trust comunemente utilizzati nella prassi internazionale.

Quanto sopra conduce ad un ulteriore profilo problematico che riguarda, più in generale, il bilanciamento tra forma giuridica e sostanza economica. Nel caso di specie, la presenza di un trustee indipendente, l’assenza di poteri gestori diretti e la qualificazione del trust come soggetto autonomo nell’ordinamento estero sembrano elementi non adeguatamente valorizzati. L’attenzione dell’Agenzia si concentra quasi esclusivamente su un singolo indice di influenza senza procedere a una valutazione complessiva dell’assetto.

Da ultimo, non può non rilevarsi un tema di certezza del diritto. L’approccio adottato, fondato su criteri ampi e in parte indeterminati, rende difficile per gli operatori prevedere con ragionevole certezza la qualificazione fiscale di strutture analoghe. Il rischio è quello di una progressiva erosione della prevedibilità delle decisioni, con conseguente aumento del contenzioso e dell’incertezza operativa.

In definitiva, la presente risposta conferma l’orientamento rigoroso dell’Amministrazione finanziaria, ma al contempo ne accentua le criticità. La linea di confine tra autonomia del trust e interposizione appare sempre più sottile e sfumata con il pericolo che l’esigenza di contrasto all’elusione finisca per comprimere oltre misura uno strumento che rappresenta un istituto legittimo e funzionale nell’ambito della pianificazione patrimoniale internazionale.

A.M.


[1] Cfr. Circ. n. 61/E/2010.

[2] Cfr. Circ. n. 48/E/2007.

2026 - Morri Rossetti


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