Beneficiario effettivo e royalties: la Cassazione esige una verifica sostanziale, non apodittica

Con la sentenza n. 11744/2026, la Corte di Cassazione torna sul tema del beneficiario effettivo ai fini dell’applicazione dei benefici convenzionali sulle royalties, censurando una motivazione di merito ritenuta meramente apparente. I giudici, sulla scorta di una serie di precedenti, confermano che la verifica dello status di beneficiario effettivo non può essere risolta con formule assertive, né con il solo rilievo che i canoni siano in tutto o in parte riversati a un altro soggetto. Infatti, il giudice di merito deve misurarsi con i con i tre test elaborati in materia di flussi di interessi transfrontalieri, applicabili anche alle royalties.

Il caso

La controversia trae origine dal recupero, per il periodo d’imposta 2008, delle ritenute non operate nella misura ritenuta corretta su royalties corrisposte da una società italiana a una società residente in Lussemburgo, in esecuzione di un contratto di licenza. L’Agenzia delle Entrate aveva escluso l’applicazione dell’art. 12 della Convenzione Italia-Lussemburgo, ritenendo che la società lussemburghese non fosse il beneficiario effettivo dei pagamenti e che, di conseguenza, dovesse trovare applicazione la ritenuta domestica piena del 30% (art. 25, c. 4, del d.P.R. n. 600/1973), in luogo di quella convenzionale del 10%.

La CTR Lombardia aveva confermato la ripresa, affermando, in sintesi, che la società lussemburghese non fosse altro che una conduit company. A sostegno di tale conclusione, il giudice di merito aveva richiamato lo schema di bilancio della società percettrice e due contratti di licenza, ritenendo che dalle relative clausole emergesse che le royalties fossero “girate” dalla società lussemburghese a una società franchisor non meglio individuata e che la società lussemburghese non disponesse di autonomi poteri dispositivi sui diritti di sfruttamento commerciale delle opere artistico-letterarie da cui traevano origine le royalties.

La decisione

La Cassazione censura tale impostazione e accoglie i motivi di ricorso della società italiana ricorrente riferiti alla negata qualificazione di beneficiario effettivo in capo alla società lussemburghese.

La sentenza richiama preliminarmente l’art. 12 del Trattato Italia-Lussemburgo, in forza del quale il beneficio convenzionale compete soltanto se il percettore dei canoni ne sia il beneficiario effettivo.

In questo quadro, la Corte richiama i propri precedenti (Cass. 32840/2018) secondo cui, in tema di doppia imposizione internazionale, può fruire dei vantaggi convenzionali soltanto il soggetto che abbia la reale disponibilità giuridica ed economica dei canoni percepiti, dovendosi altrimenti ravvisare una traslazione impropria dei benefici convenzionali o un fenomeno di non imposizione.

Su tale base, la Cassazione ritiene applicabili alle royalties i criteri di verifica della qualificazione di beneficiario effettivo già elaborati in materia di interessi, articolati nei tre noti test: (i) substantive business activity test, (ii) business purpose test e (iii) dominion test (tra tutte, Cass. 6005/2023).

Il primo è volto a verificare se la società percettrice svolga un’attività economica effettiva o costituisca, invece, una costruzione artificiosa. Il secondo riguarda, invece, la funzione economica dell’interposizione della società nel flusso transfrontaliero, verificando se essa svolga un ruolo apprezzabile nell’operazione o sia una mera conduit company. Il terzo, che la stessa Corte individua come il centro dell’indagine, mira ad accertare se la società abbia il dominio del flusso reddituale, cioè la capacità di disporne liberamente, oppure se sia sostanzialmente tenuta a ritrasferirlo a terzi.

Su queste basi, come anticipato, la Cassazione valorizza proprio la centralità del dominion test e degli indici fattuali idonei a rivelare l’assenza di un’effettiva disponibilità del flusso, estendendo ancora una volta al caso delle royalties le elaborazioni effettuate in materia di interessi (Cass. 16459/2025).

Muovendo da tali premesse, la Corte osserva che la CTR non ha svolto alcuna reale applicazione di questi criteri. Pur richiamando il bilancio della società lussemburghese e i contratti di licenza, il giudice regionale non ne ha illustrato il contenuto, né ha dato conto della relativa rilevanza ai fini dell’esito raggiunto. Le affermazioni secondo cui la società lussemburghese sarebbe una mera intermediaria e sarebbe priva di poteri dispositivi sui diritti di sfruttamento vengono così giudicate generiche e apodittiche, perché non accompagnate da un’analisi effettiva degli elementi di fatto rilevanti né da una verifica puntuale dei tre test sopra richiamati.

La Cassazione valorizza, inoltre, un ulteriore profilo trascurato dalla CTR: la contribuente aveva indicato quale franchisor una società svizzera e, pertanto, se anche si fosse ritenuto che il beneficiario effettivo fosse quest’ultima, si sarebbe comunque posto il tema dell’applicazione del più favorevole Trattato Italia-Svizzera, secondo un approccio ormai pacificamente accolto sia dalla prassi sia dalla giurisprudenza (c.d. look-through)

Infine, la Corte ribadisce il criterio di riparto dell’onere della prova dal momento che spetta alla società contribuente dimostrare, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, di essere il beneficiario effettivo sul piano sostanziale e non solo formale (Cass. 17746/2021).

Alcune considerazioni

La sentenza n. 11744/2026 si inserisce nel solco della giurisprudenza che ha progressivamente definito il perimetro della nozione di beneficiario effettivo e dei tre criteri di qualificazione ad essa relativi. Il profilo più rilevante, tuttavia, è il fatto che la Cassazione assume detti criteri come vero parametro di tenuta della motivazione di merito. Una volta accolto tale approccio, infatti, il giudice non può limitarsi a qualificare la società percettrice come mera intermediaria, ma deve motivare in che modo gli elementi di fatto rilevanti determinino il superamento o meno del substantive business activity test, del dominion test e del business purpose test.

Sotto questo profilo, la sentenza evita anche una semplificazione frequente in materia di dominion test: quella per cui il mero riversamento dei canoni a un soggetto terzo varrebbe, di per sé, a escludere lo status di beneficiario effettivo. La Corte ribadisce, invece, che tale circostanza è solo uno degli elementi fattuali oggetto di valutazione.

Da segnalare, infine, il richiamo alla possibile applicazione del Trattato Italia-Svizzera, ove il beneficiario effettivo fosse stato individuato nella società svizzera indicata dalla contribuente come franchisor.

A.L.

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