La qualificazione ai fini IVA delle valute virtuali nei videogiochi online

Con la sentenza C-472/24 la CGUE ha chiarito la qualificazione ai fini IVA delle valute virtuali utilizzate nei videogiochi online. Al centro della controversia emerge il problema della funzione economico-giuridica delle unità digitali “closed loop”, incapaci di assolvere una reale funzione liberatoria al di fuori dell’ecosistema che le genera. Viene così esclusa tanto la natura di mezzo di pagamento quanto quella di voucher, sul presupposto che l’utilità virtuale coincida direttamente con il servizio elettronico fruito dall’utente. La pronuncia contribuisce a chiarire i criteri di qualificazione tributaria delle nuove economie digitali.

Il caso

La Corte di Giustizia dell’UE, nella sentenza relativa alla causa C-472/24, affronta una questione di crescente rilevanza nell’ambito della fiscalità dell’economia digitale, ovvero la qualificazione ai fini IVA delle unità virtuali utilizzate all’interno di piattaforme online chiuse e, segnatamente, delle valute impiegate nei videogiochi multiplayer.

La controversia trae origine da un accertamento fiscale effettuato dall’amministrazione tributaria lituana nei confronti della società Alfa, attiva nella compravendita di moneta virtuale utilizzata in un videogioco online, comunemente denominata “oro”, dietro corrispettivo in valuta reale.

A seguito di una verifica fiscale, l’amministrazione lituana qualificava tali operazioni come prestazioni di servizi soggette a IVA, contestando alla società il mancato versamento dell’imposta. La contribuente impugnava l’accertamento sostenendo che l’“oro” dovesse essere assimilato a una valuta virtuale esente ai sensi dell’articolo 135, par. 1, lett. e), della direttiva 2006/112/CE (“direttiva IVA”), sulla base dei principi elaborati dalla stessa Corte nella sentenza Hedqvist[1] relativa al bitcoin e, in subordine, che tali unità digitali costituissero “buoni multiuso” ai sensi dell’articolo 30-bis della direttiva IVA.

Il giudice del rinvio rilevava, tuttavia, che le condizioni generali del videogioco prevedevano espressamente che né l’account né gli elementi virtuali collegati al gioco fossero trasferiti in proprietà ai giocatori. L’“oro”, pur attribuendo vantaggi e funzionalità all’interno dell’ambiente virtuale, restava confinato all’ecosistema del gioco stesso. Il giudice lituano chiedeva pertanto alla Corte di chiarire, da un lato, se tali operazioni potessero beneficiare dell’esenzione prevista per le operazioni relative a divise e mezzi di pagamento e, dall’altro, se tali unità virtuali potessero essere considerate buoni multiuso ai fini IVA.

La decisione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema della possibile applicazione dell’articolo 135, par. 1, lett. e), della direttiva IVA, disposizione che esenta dall’imposta le operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio.

Il ragionamento della Corte si sviluppa a partire dal precedente Hedqvist, nel quale era stato riconosciuto che anche una valuta non avente corso legale, quale il bitcoin, potesse beneficiare dell’esenzione IVA qualora fosse accettata come mezzo di pagamento alternativo e non avesse altra finalità oltre a quella monetaria. La Corte precisa, tuttavia, che tali condizioni devono ricorrere cumulativamente e che, nel caso di specie, esse non risultano soddisfatte.

I giudici osservano, infatti, che l’unità virtuale in questione può essere utilizzata esclusivamente all’interno del videogioco online e non costituisce una moneta accettata al di fuori di tale ecosistema come mezzo di pagamento. In altri termini, l’“oro” non possiede alcuna funzione liberatoria nei rapporti economici esterni al gioco.

Infatti, la funzione liberatoria implica che uno strumento sia idoneo a estinguere obbligazioni patrimoniali in un contesto economico autonomo rispetto al sistema tecnico che lo genera[2]. Nel caso di specie, invece, l’unità virtuale resta interamente subordinata all’architettura del videogioco, non ha autonomia economico-giuridica e non circola come mezzo di pagamento generalizzato. La sua utilizzabilità, pertanto, è limitata a un ambiente digitale chiuso e dipende integralmente dalle regole contrattuali imposte dall’operatore della piattaforma.

La Corte esclude poi che tali unità virtuali possano qualificarsi come “buoni” ai sensi dell’articolo 30-bis della direttiva IVA.

La nozione di “buono” presuppone, infatti, l’esistenza di uno strumento che attribuisca al possessore il diritto di ottenere, in un momento successivo, una prestazione distinta dal titolo stesso. Il voucher opera, dunque, come mezzo rappresentativo di un futuro consumo.

Nel caso dell’“oro” virtuale tale struttura manca integralmente, poiché costituisce già esso stesso il vantaggio consumabile[3]. Non si tratta di uno strumento destinato a procurare una prestazione futura ulteriore, ma è già l’utilità digitale direttamente fruita dall’utente nel contesto del videogioco.

In altri termini, il “buono” è sempre ontologicamente distinto dalla prestazione cui dà accesso; nel caso di specie, invece, titolo e utilità coincidono. L’“oro” non rappresenta un diritto a ottenere un servizio diverso e successivo, ma integra direttamente il servizio elettronico reso all’interno del gioco.

In ragione di ciò, la Corte conclude che non trattandosi (la moneta virtuale) né di mezzo di pagamento esente né di buono multiuso, le operazioni devono essere qualificate come ordinarie prestazioni di servizi elettronici soggette alla disciplina generale IVA. Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA, la base imponibile coincide con l’intero corrispettivo percepito per la vendita dell’“oro” virtuale e non con il solo margine economico realizzato dall’operatore.

Considerazioni conclusive

La pronuncia appare lineare, tanto nella soluzione adottata quanto nella metodologia utilizzata. La Corte evita opportunamente che la nozione di “valuta virtuale” venga dilatata oltre misura attraverso un approccio puramente nominalistico. La qualificazione IVA continua correttamente a dipendere dalla funzione economico-giuridica concreta dell’operazione e non dalla terminologia impiegata dagli operatori digitali.

Sotto questo profilo, la sentenza segna un importante arresto rispetto alla tentazione, sempre più diffusa nei mercati digitali, di assimilare ogni token negoziabile a uno strumento finanziario o monetario. La Corte chiarisce invece che la mera trasferibilità economica di un’unità digitale non è sufficiente a conferirle natura valutaria. Occorre verificare se essa svolga effettivamente una funzione di mezzo di pagamento autonomo e generalizzato al di fuori dell’ecosistema che la produce.

La decisione è inoltre apprezzabile nella parte in cui esclude la qualificazione dell’“oro” come “buono”. Tale passaggio rivela una notevole coerenza concettuale: il buono presuppone sempre l’esistenza di una prestazione futura distinta dal titolo che ne consente l’accesso; nel caso di specie, invece, l’utilità digitale coincide già con la prestazione fruita dall’utente.

Resta tuttavia aperta la questione, relativa all’assenza di un regime IVA specifico per la circolazione secondaria di utilità digitali. La disciplina vigente continua, infatti, a fondarsi su categorie elaborate in un’economia materiale, fondata sulla distinzione tradizionale tra beni e servizi, dicotomia da cui i mercati digitali contemporanei sfuggono sempre più frequentemente.

In prospettiva, la sentenza rappresenta non il punto di arrivo, ma il primo tassello di una futura evoluzione normativa europea. La crescente patrimonializzazione delle utilità digitali renderà inevitabile una riflessione sul trattamento fiscale dei mercati virtuali secondari, soprattutto laddove tali asset acquisiscano una progressiva interoperabilità tra piattaforme e una spendibilità esterna sempre più simile a quella delle vere valute digitali.

Da questo punto di vista, la sentenza in commento assume un rilievo che eccede il perimetro del diritto IVA applicato ai videogiochi online e costituisce una delle prime decisioni nelle quali la Corte tenta di delimitare il confine giuridico tra moneta virtuale, servizio digitale e utilità elettronica consumabile. Un confine destinato, con ogni probabilità, a diventare uno dei terreni centrali del diritto tributario europeo dei prossimi anni.

A.M. e D.R.


[1] Corte giust. UE, 22 ottobre 2015, C-264/14.

[2] Conclusioni dell’Avvocato Generale J. Kokott dell’11 settembre 2025, causa C-472/24, Žaidimų valiuta, punti 39 e 40.

[3] Conclusioni dell’Avvocato Generale J. Kokott dell’11 settembre 2025, causa C-472/24, Žaidimų valiuta, punto 44.

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