Abstract L’art. 6 del D.M. 27 giugno 2025 interviene in un ambito particolarmente delicato del rapporto tra bilancio e reddito d’impresa: il trattamento dei costi di smantellamento, rimozione e ripristino, per i quali componente patrimoniale e dimensione finanziaria risultano inscindibilmente connesse. Il legislatore fiscale, pur recependo il nuovo impianto degli OIC 16 e 31 e riconoscendo rilevanza fiscale alla capitalizzazione dei costi di dismantling, interrompe la coerenza del modello contabile escludendo dalla deducibilità gli oneri di attualizzazione del fondo, qualificati come accantonamenti fiscalmente irrilevanti fino al sostenimento dell’onere. La previsione dell’attualizzazione forfetaria del 5% accentua ulteriormente tale frattura, introducendo una componente meramente fiscale, svincolata dalla rappresentazione contabile e dalla reale dinamica economica dell’obbligazione. Ne deriva un modello normativo intrinsecamente contraddittorio: la derivazione rafforzata viene accolta solo nella sua dimensione “statica”, con riguardo alla componente originaria del costo, ma sostanzialmente negata rispetto alla dinamica finanziaria dell’obbligazione, che costituisce parte integrante della valutazione contabile. La conseguenza è la formazione di fondi fiscalmente “ibridi”, nei quali convivono componenti riconosciute e componenti sterilizzate, imponendo alle imprese un monitoraggio continuo di stratificazioni contabili e fiscali sempre più complesse. Inquadramento contabile e fiscale della disciplina Gli emendamenti introdotti agli OIC 16 e OIC 31 hanno innovato il trattamento contabile dei costi di smantellamento, rimozione del cespite e ripristino del sito. In coerenza con la logica economico-patrimoniale sottesa ai principi contabili internazionali, tali oneri vengono ora iscritti, fin dall’origine, nel costo dell’immobilizzazione materiale cui si riferiscono, con contropartita rappresentata da un fondo rischi e oneri. L’intervento del D.M. 27 giugno 2025 si colloca nel solco del progressivo avvicinamento tra risultato civilistico e imponibile fiscale perseguito dalla derivazione rafforzata. L’art. 6, c. 1, del decreto stabilisce infatti che i costi di smantellamento capitalizzati ai sensi dell’OIC 16 concorrono alla formazione del costo fiscale del bene ex art. 110 TUIR e risultano deducibili mediante il meccanismo dell’ammortamento ex artt. 102 e 103 TUIR. La soluzione adottata appare coerente con l’impostazione sistematica del reddito d’impresa: la componente originaria dell’obbligazione di dismantling viene assimilata a un costo pluriennale inerente al bene e segue, pertanto, il medesimo regime fiscale dell’immobilizzazione cui accede. Analoga rilevanza viene attribuita agli aggiornamenti di stima che incrementano il valore del cespite ai sensi dell’OIC 31. In questi casi, la variazione contabile del valore dell’attività produce un corrispondente adeguamento del valore fiscalmente riconosciuto, con effetti sui futuri ammortamenti deducibili. Gli oneri di attualizzazione e il permanere del doppio binario Il punto di maggiore criticità emerge, tuttavia, con riferimento agli oneri di attualizzazione del fondo. Sul piano contabile, l’obbligazione di smantellamento rappresenta una passività unitaria, nella quale la componente finanziaria derivante dal trascorrere del tempo costituisce elemento fisiologico della stima originaria. La disciplina fiscale adotta invece una soluzione differente: l’art. 6, comma 4, qualifica gli oneri di attualizzazione come accantonamenti relativi a passività di scadenza o ammontare incerti, richiamando l’art. 9 del D.M. 8 giugno 2011. La conseguenza è la loro indeducibilità nell’esercizio di imputazione a conto economico, con rilevanza fiscale differita al momento in cui il costo diviene certo e oggettivamente determinabile. La scelta normativa riflette la persistente diffidenza del legislatore tributario verso le componenti valutative e finanziarie, ma determina una significativa compressione del principio di derivazione rafforzata. La stessa obbligazione economica viene infatti segmentata in due componenti fiscalmente eterogenee: Come osservato dalla Circolare Assonime n. 13/2026, tale impostazione determina la formazione di fondi fiscalmente “ibridi”, composti da poste aventi differente trattamento tributario. Le implicazioni operative della disciplina risultano particolarmente rilevanti, poiché le imprese sono chiamate a monitorare costantemente la composizione fiscale del fondo, distinguendo la quota fiscalmente riconosciuta dalla componente derivante dall’attualizzazione finanziaria. Tale attività di tracciamento si riflette inevitabilmente sulla gestione dei disallineamenti temporanei tra valori civilistici e fiscali, sulla rilevazione delle imposte differite attive e sulla corretta determinazione delle variazioni da apportare in sede dichiarativa ai fini IRES e IRAP. La complessità aumenta ulteriormente nelle ipotesi di riduzione del fondo o di revisione delle stime. In assenza di criteri normativi espressi, diviene necessario individuare modalità di imputazione delle variazioni tra quota dedotta e quota fiscalmente irrilevante. La soluzione più coerente sembra essere quella del riparto proporzionale delle variazioni tra le diverse componenti del fondo; tuttavia, tale approccio richiede una ricostruzione analitica permanente della stratificazione fiscale della passività, con evidenti aggravi amministrativi. Nel complesso, il sistema delineato dal decreto appare caratterizzato da un livello di complessità difficilmente conciliabile con gli obiettivi di semplificazione richiamati dalla riforma fiscale. La problematica attualizzazione forfettaria del 5% Tra i profili più discussi della nuova disciplina assume particolare rilievo anche il meccanismo previsto dal comma 5 dell’art. 6. La norma stabilisce che, qualora gli oneri di attualizzazione non siano distintamente imputati a conto economico rispetto agli ammortamenti — ipotesi frequente quando l’effetto finanziario sia ritenuto contabilmente non significativo — il contribuente debba comunque determinare fiscalmente una componente finanziaria presunta pari al 5% dei costi capitalizzati. Tale importo viene considerato fiscalmente indeducibile e ripartito lungo il periodo di ammortamento del bene. La disposizione introduce un evidente elemento di frattura rispetto al principio di derivazione. Il legislatore fiscale costruisce infatti una componente reddituale autonoma, priva di corrispondenza nella rappresentazione contabile e determinata secondo un criterio rigidamente forfetario. Ne deriva un duplice effetto distorsivo. Da un lato, si genera un disallineamento originario tra valore contabile e valore fiscale del cespite, con conseguente parziale indeducibilità degli ammortamenti imputati a conto economico. Dall’altro, il criterio del 5% prescinde dalle caratteristiche concrete dell’obbligazione: durata dell’impegno, andamento dei tassi di mercato, rischio finanziario e profilo temporale dei flussi futuri risultano integralmente irrilevanti. L’estensione ai soggetti IAS/IFRS Un ulteriore profilo di rilievo è costituito dall’estensione della disciplina anche ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali. La scelta appare coerente con l’esigenza di uniformità del sistema, ma presenta profili applicativi particolarmente delicati. Nel modello IAS/IFRS, infatti, le variazioni delle passività di dismantling possono incidere direttamente sul valore dell’attività senza transitare integralmente a conto economico. In tale contesto, la qualificazione fiscale degli oneri di attualizzazione come accantonamenti indeducibili rischia di produrre disallineamenti non solo sul fondo, ma anche sul valore fiscale del cespite e sul relativo piano di ammortamento. Le imprese IAS adopter risultano pertanto chiamate a gestire un sistema particolarmente articolato di differenze temporanee e permanenti, con riflessi significativi sia sulla fiscalità differita sia sulla determinazione della base imponibile IRES e IRAP. La previsione di una clausola di salvaguardia per i comportamenti adottati nei periodi precedenti appare, in questo quadro, una scelta necessaria per evitare contestazioni su una materia storicamente caratterizzata da elevata incertezza interpretativa. Conclusioni La disciplina introdotta dall’art. 6 del D.M. 27 giugno 2025 rappresenta un tentativo di coordinamento tra evoluzione dei principi contabili e sistema fiscale, ma evidenzia una tensione ancora irrisolta tra derivazione rafforzata e persistente autonomia del diritto tributario. La costruzione del fondo a composizione mista rappresenta, in questo senso, l’esito più evidente di tale impostazione. Il fondo, da strumento di rappresentazione unitaria dell’obbligazione, si trasforma in una grandezza fiscalmente segmentata, la cui gestione richiede un livello di dettaglio e di controllo che appare in contrasto con gli obiettivi di semplificazione dichiarati dalla riforma. Analogamente, l’attualizzazione forfetaria del 5% costituisce un intervento che, lungi dal ridurre la complessità, introduce un ulteriore elemento di disallineamento, svincolato dalla realtà contabile e potenzialmente distorsivo sul piano applicativo. Nel complesso, la disciplina sembra riflettere una tensione irrisolta tra l’esigenza di presidiare componenti valutative ritenute incerte e l’obiettivo, ormai consolidato, di avvicinare il reddito imponibile alle risultanze di bilancio. In tale prospettiva, un’evoluzione del quadro normativo che riconosca pienamente la coerenza interna del modello contabile, includendo anche la componente temporale, appare non solo auspicabile, ma funzionale alla ricostruzione di un sistema più lineare e meno oneroso sul piano operativo. G.S