Con l’ordinanza n. 13136/2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’applicabilità della disciplina del transfer pricing alle garanzie infragruppo prestate a titolo gratuito. La Corte ha escluso che la normativa sui prezzi di trasferimento trovi automaticamente applicazione nel caso in cui una società controllata conceda una garanzia in favore della propria capogruppo senza percepire alcun corrispettivo, qualora l’operazione risulti sorretta da valide ragioni economiche riconducibili all’interesse del gruppo. Il caso La controversia trae origine da una contestazione formulata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale. In particolare, la società aveva concesso, pro quota e a titolo gratuito, garanzie reali sotto forma di pegni e ipoteche a favore della propria capogruppo statunitense, nell’ambito di un’operazione di finanziamento conclusa da quest’ultima con un pool di istituti bancari americani. Secondo l’Amministrazione finanziaria, la gratuità dell’operazione si poneva in contrasto con il principio di libera concorrenza (arm’s length principle) e avrebbe pertanto dovuto essere assoggettata alla disciplina del transfer pricing prevista dall’art. 110, c. 7, del TUIR. A tal fine, l’Ufficio procedeva alla rideterminazione del reddito imponibile della contribuente mediante il metodo del confronto di prezzo (CUP), individuando una remunerazione figurativa pari al 3,13% dell’importo garantito. Tale ricostruzione comportava l’emersione di una maggiore base imponibile, quantificata in circa € 1,3 milioni per ciascun periodo d’imposta oggetto di verifica. La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento. Tuttavia, il giudice di primo grado rigettava il ricorso, confermando integralmente la legittimità degli atti impositivi. Diversamente, il giudice di seconde cure accoglieva le ragioni della contribuente, riformando la decisione di primo grado e disponendo l’annullamento gli avvisi di accertamento. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione. La decisione La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, confermando integralmente la pronuncia favorevole alla società contribuente. A fondamento della propria decisione, la Corte ha richiamato il principio dei vantaggi compensativi, secondo cui le operazioni infragruppo non possono essere analizzate in modo atomistico e isolato, ma devono essere valutate nel contesto complessivo delle relazioni economiche esistenti all’interno del gruppo societario. In tale prospettiva, la mera assenza di una remunerazione immediata non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per affermare l’esistenza di una violazione del principio di libera concorrenza. Occorre, infatti, verificare se il soggetto che sostiene il costo o il rischio dell’operazione possa conseguire benefici economici, anche indiretti o differiti nel tempo, derivanti dal rafforzamento della posizione finanziaria del gruppo o dalla tutela della continuità aziendale delle società che ne fanno parte. L’ordinanza si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale domestico e unionale[1] ormai consolidato, secondo cui la disciplina del transfer pricing non può essere applicata in modo automatico alle operazioni infragruppo che si discostano dalle condizioni di mercato, laddove il contribuente sia in grado di dimostrare l’esistenza di ragioni economiche idonee a giustificare tale scostamento. La pronuncia si pone inoltre in linea con le Linee Guida OCSE sul TP per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, che attribuiscono primaria rilevanza alla sostanza economica delle operazioni e alla corretta individuazione delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei benefici conseguiti dalle società coinvolte, piuttosto che alla sola struttura giuridica formale adottata. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano accertato l’esistenza di concreti vantaggi economici per la società italiana prestatrice delle garanzie. Tali benefici consistevano, da un lato, nelle prospettive di ricavi futuri derivanti dal buon esito dell’operazione finanziaria e, dall’altro, nel vantaggio rappresentato dal differenziale positivo tra tassi attivi e passivi. A ciò si aggiungeva il contesto economico-finanziario in cui l’operazione era stata posta in essere: la capogruppo versava infatti in una situazione di tensione finanziaria che, ove non adeguatamente fronteggiata mediante il finanziamento ottenuto, avrebbe potuto compromettere la stabilità e la continuità operativa dell’intero gruppo, comprese le società controllate. Alla luce di tali circostanze, la Cassazione ha concluso che la disciplina sul TP non può essere applicata quando la concessione di una garanzia infragruppo risulti sorretta da effettive ragioni economiche e sia funzionale alla tutela dell’interesse complessivo del gruppo. L’accertamento di tali elementi, ha precisato la Corte, costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Infine, un ulteriore profilo di particolare interesse riguarda la ripartizione dell’onere della prova. La Corte ha chiarito che, una volta individuata dall’Amministrazione finanziaria una potenziale deviazione dalle condizioni di libera concorrenza, come nel caso della concessione gratuita di una garanzia, spetta al contribuente fornire elementi idonei a dimostrare la ragionevolezza economica dell’operazione. Tale dimostrazione può avvenire sia provando la conformità delle condizioni applicate a quelle riscontrabili sul mercato, sia evidenziando l’esistenza di valide motivazioni economiche e commerciali riconducibili agli interessi del gruppo. Alcune considerazioni La pronuncia in esame offre uno spunto di riflessione che investe il modo di interpretare il principio di libera concorrenza nei rapporti tra società appartenenti a un medesimo gruppo. La Cassazione, infatti, prende le distanze da una lettura formalistica della disciplina TP, affermando invece un approccio interpretativo orientato alla valorizzazione della sostanza economica delle operazioni infragruppo. La decisione evidenzia come, nelle dinamiche dei gruppi multinazionali, la creazione di valore non si manifesti necessariamente attraverso una remunerazione immediata di ogni singola prestazione. Al contrario, possono sussistere operazioni che, pur apparendo antieconomiche se osservate isolatamente, risultano pienamente razionali quando inserite nella strategia complessiva del gruppo e nella prospettiva della tutela della sua stabilità finanziaria. Tali operazioni, infatti, possono essere considerate coerenti con l’arm’s length principle anche in assenza di una remunerazione diretta, purché sia possibile dimostrare l’esistenza di vantaggi economici compensativi e di una concreta utilità per il soggetto che sostiene il costo o il rischio dell’operazione. Il messaggio che emerge dalla pronuncia è che nelle operazioni infragruppo la gratuità non costituisce necessariamente un’anomalia da correggere, ma può rappresentare l’espressione di una scelta imprenditoriale ponderata, purché supportata da una concreta logica economica. Al tempo stesso, la pronuncia evidenzia l’importanza di una solida attività di documentazione e di analisi economica da parte dei contribuenti, chiamati a dimostrare la ragionevolezza economica dell’operazione. Ne consegue, pertanto, che la corretta rappresentazione e documentazione delle motivazioni commerciali sottese alle operazioni infragruppo assume un rilievo decisivo al fine di contrastare eventuali contestazioni sollevate dall’Amministrazione finanziaria. G.A. [1] CGUE sentenze relative alle cause C-558/19 “Pizzarotti”, C-382/16 “Hornbach-Baumarkt”; Cass. n. 7361/2024; Cass. n. 13850/2021.