Nessuna rivoluzione normativa, ma un cambio di prospettiva destinato a lasciare il segno. Con il Consultation Document sui servizi infragruppo, l’OCSE punta a ricondurre il Capitolo VII nel solco dei principi che oggi governano l’intero sistema del transfer pricing, rafforzando il ruolo dell’analisi funzionale, della documentazione e della sostanza economica rispetto a formalismi e automatismi interpretativi. Con la pubblicazione, il 1° giugno 2026, del documento di consultazione pubblica “Special considerations for intra-group services” l’OCSE mira a riallineare la disciplina dei servizi infragruppo all’evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato il resto delle Linee guida OCSE successiva al progetto BEPS. Mentre concetti quali accurate delineation, analisi funzionale e valorizzazione dei rischi hanno assunto un ruolo centrale in altri capitoli delle Transfer Pricing Guidelines, il Capitolo VII è rimasto legato a un’impostazione più tradizionale. In questa prospettiva, il Consultation Document rappresenta il tentativo di ricondurre anche i servizi infragruppo all’interno del quadro concettuale che oggi governa l’intera disciplina del transfer pricing. Se confermate, le proposte potrebbero incidere in modo significativo sull’analisi e sulla documentazione delle operazioni infragruppo. La novità più significativa riguarda proprio il ruolo attribuito all’accurate delineation della transazione. Nella formulazione attualmente vigente, l’analisi tende a concentrarsi quasi immediatamente sulla verifica dell’esistenza di un beneficio economico o commerciale per il destinatario del servizio. Il nuovo testo, invece, impone preliminarmente di comprendere in modo approfondito le relazioni commerciali e finanziarie intercorrenti tra le parti, le funzioni effettivamente svolte, gli asset impiegati, i rischi assunti e il contesto organizzativo all’interno del quale il servizio viene prestato. In questa prospettiva assume particolare rilievo anche la riformulazione del benefit test. L’OCSE non ne mette in discussione la centralità, ma insiste sul fatto che il beneficio non debba essere necessariamente attuale né concretamente realizzato. È sufficiente che, al momento della prestazione del servizio, esso sia ragionevolmente prevedibile e identificabile. Si tratta di una precisazione tutt’altro che marginale: nella prassi applicativa, infatti, non sono rare le contestazioni fondate sull’assenza di risultati tangibili o immediatamente misurabili. Il Consultation Document sembra invece voler ribadire che il transfer pricing non può essere valutato ex post sulla base del successo o dell’insuccesso dell’iniziativa intrapresa; ciò che rileva è la ragionevolezza economica della decisione al momento in cui essa viene assunta. In questo senso, il documento appare orientato a rafforzare una lettura più aderente alla logica imprenditoriale e meno influenzata dalla semplice osservazione degli effetti successivi. Particolarmente significativa appare anche la revisione dedicata alle shareholder activities. Pur non modificandone la definizione tradizionale, il documento interviene su uno degli aspetti più controversi della prassi applicativa: la tendenza ad assimilare automaticamente alle attività dell’azionista qualsiasi iniziativa proveniente dalla capogruppo o dal suo management. Il nuovo testo ricorda che la qualificazione come shareholder activity non dipende dal soggetto che svolge l’attività, bensì dalla natura e dagli effetti della stessa (così, quindi, potrebbero essere servizi infragruppo anche servizi all’apparenza duplicati). Un’attività realizzata dal consiglio di amministrazione della capogruppo o dal suo amministratore delegato può costituire un servizio infragruppo se genera un beneficio per altre entità del gruppo per il quale un’impresa indipendente sarebbe stata disposta a pagare. L’accento viene quindi spostato dall’identità dell’esecutore all’analisi sostanziale della funzione svolta. La revisione proposta sembra inoltre voler superare, almeno implicitamente, una delle associazioni più radicate nella materia dei servizi infragruppo: quella tra servizi e metodi basati sul costo. Il documento afferma chiaramente che non esiste alcuna presunzione a favore del cost plus o del TNMM basato sui costi. La scelta del metodo deve dipendere dalle caratteristiche economicamente rilevanti della transazione, inclusi gli asset utilizzati, i rischi assunti e l’eventuale impiego di beni immateriali unici e di valore. In tale contesto assume particolare interesse il richiamo espresso al profit split nei casi caratterizzati da elevata integrazione operativa o da contributi unici e di valore apportati da più soggetti del gruppo. Più che introdurre nuove indicazioni, l’OCSE sembra voler ribadire che anche i servizi infragruppo devono essere analizzati alla luce dei principi generali di selezione del metodo, evitando automatismi che associno determinate categorie di operazioni a specifiche metodologie di transfer pricing. Infine, ultimo profilo destinato ad avere rilevanti implicazioni pratiche riguarda la documentazione: la nuova sezione dedicata a questo tema costituisce probabilmente una delle innovazioni più concrete dell’intero progetto. Pur senza introdurre obblighi formali aggiuntivi, l’OCSE fornisce indicazioni molto dettagliate sugli elementi che possono contribuire a dimostrare l’effettiva prestazione del servizio e il soddisfacimento del benefit test. Comunicazioni interne, verbali, report, documentazione progettuale, corrispondenza elettronica e altri elementi contemporanei assumono un ruolo centrale. L’impressione è che l’OCSE stia cercando di orientare la discussione lontano da un approccio eccessivamente formalistico, per valorizzare invece l’effettiva sostanza economica delle attività svolte. Curiosamente, la parte del Capitolo VII dedicata ai servizi infragruppo a basso valore aggiunto rimane quasi del tutto invariata. L’OCSE dichiara espressamente di non voler modificare il regime semplificato esistente, limitandosi ad aggiornare alcuni riferimenti interni. Restano pertanto immutati il mark-up standard del 5%, l’approccio fondato sul cost pooling e sulle allocation keys e la natura facoltativa del regime. Tuttavia, proprio la revisione complessiva della disciplina generale potrebbe produrre effetti indiretti anche su questa categoria di servizi. Un’analisi più rigorosa delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli intangibili utilizzati potrebbe infatti rendere più complessa la qualificazione di determinate attività come low value-adding services, restringendo di fatto il perimetro applicativo del regime semplificato pur senza modificarne formalmente i requisiti. Nel complesso, il Consultation Document del 2026 non rappresenta una rivoluzione normativa, ma costituisce un passaggio importante nell’evoluzione della disciplina dei servizi infragruppo: l’OCSE non ha introdotto nuove regole, ma ha preferito invece uniformare la disciplina contenuta nel Capitolo VII e i principi generali che oggi caratterizzano l’intero sistema del transfer pricing internazionale. È una revisione che privilegia la sostanza economica rispetto alle qualificazioni formali, che valorizza l’analisi funzionale rispetto alle etichette contrattuali e che invita a considerare i servizi infragruppo non come una categoria autonoma e semplificata, ma come operazioni da analizzare con lo stesso rigore metodologico applicato a qualsiasi altra transazione controllata. In questo senso, il vero cambiamento non risiede tanto nelle singole disposizioni, quanto nel diverso approccio tecnico che il documento sembra voler promuovere. A.M.