IVIE sugli immobili nel Regno Unito: il rinvio alla CGUE apre la strada alle istanze di rimborso

28 Agosto 2026
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Con l’ordinanza n. 74/2026, la Corte di giustizia tributaria di Como ha rimesso alla CGUE la questione della compatibilità con la libera circolazione dei capitali del diverso criterio di determinazione della base imponibile IVIE applicabile agli immobili situati, rispettivamente, in Stati UE/SEE e in Paesi terzi. La questione assume particolare rilievo per gli immobili situati nel Regno Unito: dopo la Brexit, infatti, il valore “catastale” utilizzato ai fini della Council Tax è stato sostituito, ai fini IVIE, dal costo di acquisto o dal valore di mercato, con significativi incrementi dell’imposta dovuta. Pur dovendosi attendere la pronuncia della CGUE, il rinvio apre uno spazio concreto per valutare la presentazione di istanze di rimborso dell’IVIE versata in eccedenza allorché calcolata su una base imponibile diversa (alias, costo di acquisto o valore di mercato) dal valore catastale (o da valori similari).

Il caso

La controversia riguardava un contribuente fiscalmente residente in Italia, proprietario di un immobile abitativo nel Regno Unito acquistato nel 2020. Per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023, a seguito della Brexit , il contribuente aveva determinato l’IVIE sul costo di acquisto dell’immobile, versando complessivamente circa € 277 mila.

Il contribuente chiedeva il rimborso della maggiore imposta versata, sostenendo che la base imponibile avrebbe dovuto continuare a essere determinata facendo riferimento al valore catastale utilizzato nel Regno Unito ai fini della Council Tax, criterio applicabile sino alla Brexit e generalmente più favorevole rispetto al costo di acquisto o al valore di mercato. L’Agenzia delle Entrate rigettava l’istanza, ritenendo corretta l’applicazione dell’art. 19, c. 15, d.l. n. 201/2011[1].

Il diverso trattamento tra gli immobili situati in Paesi UE/SEE e quelli situati in Paesi terzi è contrario alla libertà di circolazione dei capitali

Secondo la CGT di Como, tale differenziazione potrebbe porsi in contrasto con l’art. 63 TFUE, che vieta le restrizioni alla libera circolazione dei capitali non solo tra Stati membri, ma anche nei rapporti tra Stati membri e Paesi terzi[2].

Il Collegio richiama, in particolare, la giurisprudenza della CGUE secondo cui può integrare una restrizione alla libera circolazione dei capitali l’utilizzo di criteri differenti di determinazione della base imponibile in funzione dell’ubicazione dell’immobile, qualora ne derivi un valore sistematicamente più elevato per gli immobili esteri. È di rilievo il richiamo alla sentenza resa nella causa C-110/17, Commissione c. Belgio, nella quale la CGUE aveva censurato una le disposizioni domestiche belghe che utilizzavano, per la determinazione delle imposte sui redditi, il valore catastale per gli immobili nazionali e il valore locativo reale o di mercato per quelli situati all’estero.

Sotto il profilo dell’obiettivo dell’imposta, per la Corte tributaria il contribuente residente che possiede un immobile nel Regno Unito si trova in una situazione oggettivamente comparabile a quella di chi possiede un immobile in uno Stato UE o SEE, essendo identico l’indice di capacità contributiva colpito dall’IVIE.

La CGT di Como sottolinea inoltre che la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali può legittimare restrizioni nei rapporti con Paesi terzi soltanto quando risulti concretamente impossibile ottenere le informazioni necessarie. Nel rapporto con il Regno Unito tale presupposto appare tutt’altro che scontato, considerata l’esistenza dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-UK, della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale e degli ulteriori strumenti di scambio di informazioni (come, ad esempio, il CRS di stampo OCSE).

La stessa circostanza che, sino al 2020, il sistema catastale britannico fosse ritenuto idoneo ai fini IVIE induce inoltre il Collegio a dubitare che la sola Brexit possa giustificare il passaggio a un criterio basato sul costo o sul valore di mercato, non essendo nel frattempo mutati né il sistema di determinazione dei valori catastali britannici né la struttura dei relativi registri immobiliari.

Su tali basi, la Corte ha chiesto alla CGUE se gli artt. 63 e 65 TFUE ostino a una normativa che riserva il criterio catastale agli immobili situati in Stati UE/SEE e impone invece il costo di acquisto o il valore di mercato per quelli situati in Paesi terzi, anche quando con questi ultimi siano in vigore strumenti di cooperazione idonei a consentire la verifica del valore catastale.

L’opportunità di presentare l’istanza di rimborso già oggi per non incorrere nella decadenza del relativo diritto nell’eventualità di una decisione favorevole della CGUE

L’ordinanza non consente, evidentemente, di considerare già superata la disciplina interna: il giudizio è stato sospeso e spetterà alla CGUE stabilire se la differenza di trattamento sia compatibile con la libera circolazione dei capitali.

Il rinvio presenta, tuttavia, elementi di particolare interesse anticipando i principali argomenti che potrebbero orientare la CGUE ad una decisione con effetti favorevoli per i contribuenti: la comparabilità delle situazioni, il potenziale aggravio sistematico derivante dall’utilizzo del costo o del valore di mercato e, soprattutto, la permanenza di strumenti di cooperazione fiscale con il Regno Unito idonei a consentire i necessari controlli nel caso di utilizzo del valore rilevante ai fini della Council Tax.

Pertanto, per i contribuenti che, dopo la Brexit, abbiano determinato l’IVIE su immobili situati nel Regno Unito assumendo il costo di acquisto o il valore di mercato e che avrebbero sopportato un’imposta inferiore utilizzando il valore rilevante ai fini della Council Tax, può essere opportuno verificare la possibilità di presentare, per le annualità ancora azionabili, un’istanza di rimborso della maggiore imposta versata.

A tale riguardo, in ragione del rinvio operato dalle disposizioni in materia di IVIE[3] a quelle che regolano, tra le altre, i rimborsi delle imposte sui redditi, adottando un approccio prudenziale, il termine decadenziale per la presentazione dell’istanza di rimborso dovrebbe essere pari a 48 mesi dal momento di ciascun versamento non dovuto[4].

Conseguentemente, nonostante si debba evidentemente attendere il pronunciamento della CGUE per comprendere gli effetti ultimi di tale rinvio, la presentazione anticipata dell’istanza può assumere rilievo in funzione della salvaguardia della posizione del contribuente, evitando che l’eventuale futura decisione favorevole della CGUE intervenga quando il diritto al rimborso non sia più utilmente esercitabile.

A.L. e D.R.


[1] La disposizione prevede, infatti, due differenti criteri di determinazione della base imponibile: per gli immobili situati in Stati UE o SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni assume rilievo il valore catastale determinato nello Stato estero ai fini delle imposte patrimoniali o reddituali; per gli immobili situati negli altri Stati, invece, il costo risultante dall’atto di acquisto o, in mancanza, il valore di mercato.

[2] La libertà di circolazione dei capitali costituisce una delle quattro libertà fondamentali del mercato unico e, diversamente dalle altre libertà, si estende anche ai rapporti con i Paesi terzi. Infatti, ai sensi dell’art. 63 TFUE: “1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi”. Tale libertà ha l’obiettivo di permettere l’impiego transfrontaliero efficiente del capitale fisico e finanziario per finalità di investimento o di finanziamento. In proposito, la CGUE è copiosa e, per quanto di interesse nel caso trattato dalla CGT I di Como, ha chiarito che (i) il divieto disposto dall’art. 63 TFUE ha efficacia diretta e attribuisce ai singoli diritti invocabili in giudizio, comportando la disapplicazione delle disposizioni nazionali con esso contrastanti (CGUE, cause riunite C-163/94, C-165/94 e C-250/94, Sanz de Lera e a.); (ii)la nozione di movimenti di capitali comprende gli investimenti diretti, inclusi quelli immobiliari (CGUE, causa C-101/05, A.); (iii)costituiscono restrizioni le misure idonee a dissuadere i residenti dall’investire all’estero o a rendere tali investimenti meno convenienti (CGUE, causa C-190/12, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company; CGUE, cause riunite C-478/19 e C-479/19, UBS Real Estate); (iv) può integrare una restrizione l’utilizzo di criteri di determinazione della base imponibile che conducano a una valorizzazione sistematicamente più elevata degli immobili esteri (CGUE, causa C-489/13, Verest e Gerards; CGUE, causa C-110/17, Commissione c. Belgio).

[3] L’art. 19, c. 17, del d.l. n. 201/2011 dispone: “Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo”.

[4] Il riferimento è all’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 il quale prevede che: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”.

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