Holding e abuso del diritto: vincoli all’utilizzo della liquidità post conferimento?

La risposta a interpello n. 155/2026 torna sul regime del realizzo controllato ex art. 177, c. 2, del TUIR, confermandone l’applicabilità anche in assenza di aumento di capitale in presenza di determinate condizioni. Il documento offre inoltre interessanti spunti sul rapporto tra riorganizzazioni societarie e abuso del diritto, con particolare riguardo alla successiva destinazione della liquidità. Sullo sfondo, resta aperto il tema dei limiti entro cui la ratio della disposizione possa incidere sulle scelte finanziarie della conferitaria.

Il realizzo controllato anche senza aumento di capitale

Con la risposta a interpello n. 155/2026, l’Agenzia delle Entrate torna sul regime del realizzo controllato di cui all’art. 177, c. 2, del TUIR.

Il caso riguarda una persona fisica, titolare di una partecipazione di maggioranza in Alfa S.p.A. e socio unico di Beta S.r.l., intenzionata a conferire la partecipazione detenuta in Alfa a favore di Beta. L’istante intende porre in essere il conferimento senza aumento del capitale sociale della conferitaria, mediante imputazione dell’intero valore - corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione - a riserva di patrimonio netto. L’operazione è finalizzata, tra l’altro, a convogliare su Beta i futuri dividendi di Alfa, destinandoli principalmente allo sviluppo di nuovi investimenti, nonché a mantenere unitario il pacchetto di maggioranza della società operativa in vista del futuro passaggio generazionale.

La peculiarità della fattispecie deriva, tuttavia, dalla circostanza che il socio vanta anche crediti nei confronti di Beta per finanziamenti erogati personalmente negli anni precedenti. Una parte della liquidità proveniente dai futuri dividendi di Alfa potrebbe, pertanto, essere utilizzata anche per il loro rimborso. Su tale sequenza - conferimento, distribuzione dei dividendi ed eventuale restituzione dei finanziamenti - l’Istante ha chiesto all’Agenzia di pronunciarsi anche sotto il profilo dell’abuso del diritto.

Sul primo profilo, la risposta in esame si pone in linea di continuità con una precedente e recente presa di posizione dell’Agenzia[1] che prevede che il regime di cui all’art. 177, c. 2, può trovare applicazione anche qualora il conferimento non comporti un aumento del capitale sociale della conferitaria.

La conclusione è fondata sulla particolare posizione del conferente, già socio unico della conferitaria prima dell’operazione; invero, l’imputazione anche solo parziale dell’apporto a capitale non produrrebbe alcun sostanziale mutamento della partecipazione del socio, risolvendosi in un adempimento esclusivamente formale.

Detto in altri termini, è sufficiente che il conferente sia, già prima dell’operazione, anche socio unico della conferitaria.

L’apertura resta, tuttavia, costruita dall’Agenzia come eccezione rispetto alla regola generale secondo cui il conferente dovrebbe ricevere azioni o quote della conferitaria. Anche dopo la riformulazione dell’art. 177 ad opera del d.lgs. n. 192/2024, l’Amministrazione continua infatti ad affermare che il realizzo controllato trova applicazione ai conferimenti che comportano un aumento del capitale sociale, ammettendo l’apporto esclusivamente a patrimonio netto nella particolare ipotesi in cui il conferente sia già socio unico della conferitaria.

Holding e abuso del diritto: il vantaggio fiscale non è necessariamente “indebito”

Più significativo è tuttavia il secondo profilo affrontato dalla risposta.

Richiamando espressamente l’Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025, l’Agenzia ribadisce che l’analisi antiabuso deve prendere le mosse dall’individuazione di un vantaggio fiscale indebito: qualora ne sia verificata la presenza, si procederà alla verifica degli ulteriori elementi fino al vaglio delle ragioni extrafiscali non marginali; in caso contrario si intende non sussistente alcuna fattispecie abusiva.

Applicando tale impostazione, l’Agenzia conclude che il conferimento della partecipazione in Alfa a Beta e la successiva distribuzione dei dividendi alla conferitaria non determinano, di per sé, alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito.

Il conferimento è, infatti, ritenuto coerente con la ratio dell’art. 177, c. 2, individuata nella finalità di favorire le operazioni di riorganizzazione societaria, consentendo anche alle persone fisiche non imprenditori di concentrare il controllo di una società in capo a una holding. Nel caso concreto vengono inoltre valorizzati il futuro impiego della liquidità nell’attività di Beta, il rafforzamento della sua capacità di accesso al credito e le esigenze di pianificazione successoria mediante il mantenimento unitario della partecipazione nella società operativa.

Il rimborso dei finanziamenti e il rischio di un vincolo sulla destinazione della liquidità

La considerazione che se ne trae dal giudizio favorevole dell’Agenzia - subordinato alla condizione che le risorse derivanti dai dividendi di Alfa siano effettivamente re-impiegate nell’attività imprenditoriale di Beta - è che qualora, invece, tali risorse siano destinate al rimborso dei finanziamenti del socio, potrebbe configurarsi una violazione della ratio dell’art. 177, c. 2 e, quindi, una fattispecie indice di abusività.

Ma fino a che punto la sua ratio può spingersi a governare anche il successivo utilizzo della liquidità da parte della conferitaria?

Se, infatti, la ratio dell’art. 177 viene individuata dalla stessa Agenzia nel favorire le operazioni di riorganizzazione degli assetti partecipativi, non appare immediato comprendere fino a che punto tale finalità possa condizionare anche la successiva destinazione della liquidità percepita dalla conferitaria.

Naturalmente, diversa sarebbe l’ipotesi in cui l’intera sequenza risultasse sin dall’origine costruita al solo fine di trasformare, attraverso la holding, una distribuzione di dividendi alla persona fisica in un rimborso fiscalmente neutrale. Ma proprio in tale eventualità sembrerebbe necessario individuare con precisione il vantaggio fiscale indebito evitando che la semplice destinazione della liquidità al rimborso di un debito divenga, di per sé, indice di abusività.

Sotto questo profilo, la risposta n. 155/2026 sembra delineare un giudizio antiabuso in qualche misura “condizionato” ai comportamenti successivi: l’effettivo utilizzo dei dividendi per lo sviluppo dell’attività di Beta confermerebbe la genuinità della riorganizzazione, mentre il loro impiego per il rimborso dei finanziamenti potrebbe condurre a una diversa valutazione della medesima operazione.

Una conclusione tanto più rilevante se, superato il formalismo dell’aumento di capitale, il rischio fosse quello di introdurre - questa volta sul terreno dell’abuso del diritto - un nuovo e non espresso vincolo di destinazione delle risorse.

A.M. e D.R.


[1] Risposta ad interpello n. 9/2026.

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