SPVs e riporto tax attributes: due risposte dell’AdE da leggere insieme

Con le risposte n. 160 e n. 162 del 2026 l'Agenzia delle Entrate torna sulle limitazioni al riporto delle perdite fiscali nelle fusioni, di cui all'art. 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR, esaminando due operazioni di fusione inversa che coinvolgono società veicolo costituite nell’ambito di operazioni di acquisizione. Le pronunce confermano l'orientamento espresso dalla circolare n. 6/E/2016, valorizzando la funzione concretamente svolta dalla Newco ai fini della disapplicazione dei limiti al riporto.

La fattispecie esaminata dall'Agenzia

Le due risposte dell’Agenzia delle Entrate hanno ad oggetto operazioni di leveraged buy-out riconducibili al medesimo schema, sebbene caratterizzate da strutture differenti.

Nella risposta n. 160/2026 un fondo di private equity aveva acquisito, tramite due holding di investimento italiane, una partecipazione di minoranza nella holding familiare controllante la società target, attraverso un’operazione finanziata in parte con capitale di rischio e in parte mediante indebitamento bancario.

L'operazione si concludeva con una fusione inversa, nella quale la società operativa incorporava la propria controllante e la holding di investimento.

Nella risposta n. 162/2026 una Newco, indirettamente posseduta dal soggetto che già controllava di diritto la target, promuoveva un'OPA volontaria totalitaria sulle azioni speciali quotate di quest'ultima, finanziata in prevalenza da un istituto di credito. Al termine dell'offerta, il veicolo esercitava il diritto di squeeze-out, con conseguente delisting della target, per poi essere incorporato da quest’ultima attraverso una fusione inversa.

In questo caso, la disciplina dell'art. 2501-bis c.c. trovava applicazione in via meramente volontaria, in ottemperanza a un impegno contrattuale assunto verso la banca finanziatrice.

In entrambi i casi, il veicolo presentava perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi e, in ragione della recente costituzione e della funzione svolta, non superava né il test di vitalità né il limite patrimoniale di cui all’art. 172, c. 7, del TUIR. Nella risposta n. 160/2026, inoltre, l’assenza di un rapporto di controllo escludeva l’applicazione dell’esimente infragruppo prevista dall’art. 177-ter, del TUIR.

Per l'Agenzia la vitalità del veicolo va valutata in funzione del suo ruolo, non in astratto

Il punto centrale delle risposte riguarda la funzione stessa della disciplina antielusiva, diretta a contrastare la compensazione di posizioni fiscali riferibili ad attività economiche ormai inesistenti e non a colpire indistintamente le società di nuova costituzione impiegate nell’ambito di operazioni di acquisizione.

In entrambe le fattispecie, l‘SPV era stata costituita specificamente per realizzare l’acquisizione e aveva effettivamente impiegato a tale scopo il capitale e i finanziamenti ricevuti.

Le perdite fiscali e le eccedenze di interessi passivi derivavano, a loro volta, dai costi di transazione e dagli oneri finanziari sostenuti nell’ambito dell’acquisizione.

La posizione dell’Agenzia espressa nelle risposte riprende quella già espressa dalla circolare n. 6/E/2016, che ha riconosciuto alle newco costituite nell’ambito di operazioni di MLBO una “vitalità” coerente con la funzione strumentale svolta e ha attribuito natura fisiologica ai conferimenti necessari alla realizzazione dell’acquisizione. L’Agenzia ritiene pertanto che in tali fattispecie non si producano gli effetti elusivi che la disciplina intende contrastare, con conseguente disapplicazione delle limitazioni al riporto.

La risposta n. 162/2026 offre inoltre alcune indicazioni sulla disciplina risultante dalla riforma operata dal d.lgs. n. 192/2024. Il nuovo art. 172, c. 7, del TUIR individua nel valore economico del patrimonio netto, risultante da una relazione giurata di stima, il parametro quantitativo di riferimento per il riporto delle posizioni fiscali. In assenza della relazione, continua a operare il limite del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c., al netto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti.

L’Agenzia precisa che, in assenza di perizia, il limite rappresentato dal patrimonio netto contabile non risulta più autonomamente disapplicabile, mentre rimane suscettibile di disapplicazione la sterilizzazione dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti.

La risposta chiarisce, infine, che l’esimente infragruppo di cui all’art. 177-ter, del TUIR opera esclusivamente per le posizioni maturate nei periodi d’imposta in cui le società appartengono al medesimo gruppo sin dall’inizio del periodo smarcando così definitivamente il dubbio sorto tra gli operatori se la locuzione “sin dall’inizio del periodo” potesse essere interpretata nel senso di poter configurare il controllo richiesto dall’art. 177-ter dalla data della costituzione per le società costituite in corso d’anno: per il veicolo costituito nel corso del 2025, l’esimente poteva quindi trovare applicazione a partire dalle posizioni maturate nel 2026.

Le posizioni fiscali riportate a seguito della fusione restano, inoltre, pregresse rispetto al consolidato fiscale dell’incorporante e possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione dei redditi imponibili propri di quest’ultima.

Una lettura funzionale, non una disapplicazione automatica

Le due risposte non consentono di considerare automaticamente disapplicabili i limiti al riporto per tutte le società veicolo di nuova costituzione.

Offrono, tuttavia, un’indicazione rilevante: l’assenza di ricavi, personale e operatività pregressa può riflettere la funzione del veicolo nell’acquisizione, senza essere necessariamente espressione di quel depotenziamento economico che la disciplina intende contrastare.

Il profilo decisivo diviene quindi il collegamento tra l’operazione e le posizioni fiscali maturate: la riconducibilità delle perdite e delle eccedenze di interessi passivi ai costi e ai finanziamenti funzionali all’acquisizione assume un ruolo centrale nella valutazione della richiesta di disapplicazione.

Il confronto suggerisce inoltre che la funzione strumentale del veicolo possa assumere rilievo anche al di fuori delle acquisizioni di controllo. La conclusione favorevole nella risposta n. 160/2026, relativa all’acquisto di una partecipazione di minoranza, invita infatti a non circoscrivere la valutazione alla qualificazione formale dell’operazione come MLBO[1].

Per i soggetti che intendano procedere all’incorporazione di un veicolo, può pertanto essere opportuno predisporre, già durante le fasi dell’acquisizione, una documentazione che consenta di ricostruire la destinazione degli apporti e dei finanziamenti e l’origine dei costi e degli interessi.

A questa verifica deve affiancarsi quella della capienza patrimoniale.

Dimostrare che gli apporti sono funzionali all’acquisto non equivale, dunque, a superare ogni limite quantitativo al riporto: occorre valutare autonomamente se il patrimonio netto rilevante sia sufficiente rispetto alle posizioni soggettive da riportare.

Infine, la conclusione favorevole non comprende la verifica della corretta quantificazione delle posizioni fiscali né dei profili di abuso del diritto. La preparazione dell’istanza richiede quindi di coordinare la prova del collegamento con l’acquisizione, la verifica dei limiti patrimoniali e il fondamento fiscale delle singole componenti.

Le due risposte rappresentano una conferma della riportabilità delle perdite in operazioni di MLBO, nella speranza che l’Agenzia ritorni a considerare lecite anche altre casistiche, come peraltro avveniva prima delle sciagurate modifiche alla normativa operate con la riforma fiscale.

L’infelice intervento del legislatore sul tema e le posizioni conseguentemente assunte dall’Agenzia nell’ultimo biennio hanno purtroppo creato incertezze tra gli operatori. Di fatto, si è perso completamente di vista quello che la ratio della normativa antielusiva voleva evitare, ovvero il commercio delle bare fiscali. Pratica peraltro abbandonata da ormai un ventennio anche dai più spregiudicati operatori del settore.  

D.A.R.


[1] Un ulteriore sviluppo di tale impostazione emerge dalla successiva risposta n. 172/2026, relativa a un’acquisizione finanziata con capitale proprio e seguita dall’incorporazione del veicolo nella società target.

Anche in tale fattispecie, l’Agenzia riconosce l’assenza degli effetti elusivi contrastati dall’art. 172, commi 7 e seguenti, del TUIR, valorizzando la costituzione del veicolo appositamente per l’acquisizione, l’effettivo impiego delle risorse ricevute e l’origine delle posizioni fiscali nei costi e negli apporti funzionali all’operazione. La risposta offre quindi un’ulteriore conferma della rilevanza della funzione concretamente svolta dal veicolo, anche quando l’acquisizione non sia realizzata mediante indebitamento.

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