Il d.lgs. n. 148/2026 interviene sulla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti, modificando gli artt. 175, c. 1-bis, e 177, c. 2, del TUIR. Pur confermando che il regime di realizzo controllato trova applicazione anche quando il valore di realizzo risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, le nuove disposizioni introducono un temperamento a tale regola: qualora il valore di realizzo così determinato risulti anche inferiore al valore normale della partecipazione, esso viene sostituito dal minore tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale stesso. La scelta di indicare il valore normale quale parametro di riferimento solleva, tuttavia, alcuni interrogativi interpretativi, sia in relazione alla ratio sottesa al regime di realizzo controllato, sia in una prospettiva sistematica, soprattutto se confrontata con i criteri che continuano a disciplinare i conferimenti plusvalenti. Il regime di realizzo controllato e la novità introdotta per i conferimenti minusvalenti Nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione societaria, il regime del realizzo controllato, previsto dagli artt. 175 e 177 del TUIR per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento, rappresenta uno strumento ampiamente diffuso e consolidato. La peculiarità di tale regime risiede nella possibilità di assicurare la continuità ai valori fiscali nell’ambito dell’operazione, individuando il valore di realizzo non già sulla base del valore normale della partecipazione conferita, bensì attraverso un parametro desunto dalle scritture contabili dei soggetti coinvolti. In particolare, l’art. 175 individua il valore di realizzo nel maggiore tra il valore attribuito alle partecipazioni ricevute dal conferente nelle proprie scritture contabili e quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture del conferitario. L’art. 177, c. 2, segue una logica sostanzialmente analoga, seppure riferita ai conferimenti che determinano l’acquisizione del controllo della società conferitaria, individuando il valore di realizzo nella quota di patrimonio netto formata dalla conferitaria per effetto dell’operazione. È proprio su questo impianto che si innesta l’intervento apportato dal d.lgs. n. 148/2026, con riferimento alle ipotesi in cui il conferimento assuma natura “minusvalente”: vale a dire ai casi in cui il valore di realizzo determinato secondo le regole ordinarie risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita. Le nuove disposizioni non escludono, in tali circostanze, l’applicazione del regime di realizzo controllato, che continua pertanto a operare anche quando il conferimento evidenzi una minusvalenza latente. A essere modificato è, piuttosto, il criterio di determinazione del valore di realizzo nell’ipotesi in cui quest’ultimo, oltre a risultare inferiore al costo fiscale, si collochi anche al di sotto del valore normale della partecipazione, determinato secondo i criteri stabiliti dall’art. 9, c. 4, del TUIR. In tale situazione, il legislatore impone di abbandonare il valore di realizzo risultante dall’ordinaria applicazione dell’art. 175, c. 1, o dell’art. 177, c. 2, sostituendolo con il minore tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e il relativo valore normale. Il meccanismo opera, dunque, secondo una sequenza ben precisa. Occorre, in primo luogo, verificare se il valore di realizzo determinato secondo le regole ordinarie sia inferiore al costo fiscale della partecipazione. Qualora tale condizione sia soddisfatta e il medesimo valore risulti altresì inferiore al valore normale, trova applicazione la regola speciale introdotta dal legislatore. In tal caso, il valore di realizzo, al quale dovranno conformarsi anche le partecipazioni ricevute dal conferente a fronte del conferimento, viene individuato nel minore tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale della partecipazione. Sotto il profilo temporale, le nuove disposizioni si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la nuova disciplina trova quindi applicazione ai conferimenti effettuati a partire dal 2026. Il legislatore ha, tuttavia, previsto anche una particolare forma di efficacia retroattiva secondo cui le nuove disposizioni possono trovare applicazione anche con riferimento ai periodi d’imposta precedenti, a decorrere dal 31 dicembre 2024, qualora le relative dichiarazioni siano già state redatte in conformità alle nuove regole. La finalità antielusiva della nuova disciplina correttiva L’intervento legislativo deve essere inquadrato nella più ampia esigenza di contrastare possibili fenomeni di abuso connessi alla determinazione del valore di realizzo nell’ambito del regime di realizzo controllato. Il rischio cui il legislatore sembra aver inteso porre rimedio è, in particolare, quello di una possibile manipolazione del valore di realizzo attraverso le valutazioni espresse nelle scritture contabili del conferente e del conferitario, soprattutto nei casi in cui la partecipazione oggetto di conferimento presenti un valore corrente significativamente inferiore al relativo costo fiscalmente riconosciuto. L’introduzione di un confronto con il valore normale, quale parametro oggettivo e non direttamente influenzabile dalle valutazioni contabili delle parti, mira pertanto a impedire che il valore di realizzo, e, conseguentemente, il valore fiscale delle partecipazioni ricevute dal conferente, possa essere fissato a un livello inferiore rispetto a quello riconducibile al valore economico della partecipazione conferita. La preoccupazione sottesa alla modifica è, in altri termini, quella di evitare che una sottovalutazione della partecipazione in sede di conferimento possa determinare, nelle successive vicende circolatorie del bene, l’emersione di componenti negativi di reddito, e in particolare di minusvalenze, non corrispondenti a un effettivo decremento del valore economico della partecipazione. Il criterio del valore normale altera la ratio del realizzo controllato La scelta di attribuire rilievo al valore normale nella determinazione del valore di realizzo dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti suscita, tuttavia, alcune perplessità, non soltanto sotto il profilo della coerenza sistematica con la disciplina dei conferimenti plusvalenti, ma anche in relazione alla stessa ratio del regime di realizzo controllato. Nel regime ordinario dei conferimenti di partecipazioni disciplinato dagli artt. 175 e 177 del TUIR, infatti, il valore normale non assume alcun ruolo quale limite o correttivo del valore di realizzo quando quest’ultimo, determinato secondo le regole proprie delle singole disposizioni, risulti superiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita. In tali ipotesi, il valore di realizzo continua a essere determinato sulla base del confronto tra i valori contabili attribuiti dal conferente e dal conferitario, senza che assuma rilevanza l’eventuale scostamento, anche significativo, rispetto al valore di mercato della partecipazione. L’introduzione del valore normale quale parametro di confronto esclusivamente per i conferimenti minusvalenti determina, pertanto, un’evidente asimmetria nel sistema. Da un lato, il legislatore interviene per impedire che il valore di realizzo possa essere collocato al di sotto del valore di mercato della partecipazione; dall’altro, non prevede un analogo correttivo per le ipotesi in cui, nei conferimenti plusvalenti, il valore di realizzo determinato secondo le regole ordinarie risulti superiore, anche in misura considerevole, al valore normale della partecipazione conferita. La criticità, tuttavia, non si esaurisce in tale asimmetria. Il ritorno al criterio del valore normale incide sulla stessa impostazione di fondo del regime di realizzo controllato. Tale regime nasce, in una prospettiva di continuità fiscale delle operazioni di riorganizzazione, proprio con l’obiettivo di consentire che il conferimento non determini necessariamente l’emersione immediata di una plusvalenza o di una minusvalenza calcolata secondo il valore corrente del bene, ma che il fenomeno impositivo venga governato attraverso un valore di realizzo determinato sulla base di parametri propri dell’operazione e delle rappresentazioni contabili delle parti. Il realizzo controllato si configura come un regime alternativo rispetto alla regola generale del valore normale: la sua funzione è, infatti, quella di favorire la realizzazione di operazioni di riorganizzazione societaria senza che il semplice trasferimento della partecipazione determini, per effetto della sua valorizzazione a condizioni di mercato, l’immediata emersione di materia imponibile. Pertanto, la scelta di attribuire nuovamente al valore normale una funzione di limite nella determinazione del realizzo sembra quindi introdurre, almeno con riferimento alle partecipazioni minusvalenti, un elemento estraneo alla logica originaria del regime che tradisce, a metà, la ratio del realizzo controllato. G.A. e D.R.