Realizzo controllato e società semplice: il patrimonio netto “contabile” delimita l’ambito della conferitaria

Con la risposta n. 176/2026, l’Agenzia delle Entrate esclude l’applicazione dell’art. 177, c. 2, TUIR al conferimento di partecipazioni in una società semplice. La conclusione non deriva da un’espressa limitazione soggettiva contenuta nella norma, ma dal criterio utilizzato per determinare il valore di realizzo: l’incremento del patrimonio netto della conferitaria dovrebbe risultare da scritture contabili soggette a criteri legali di formazione e valutazione. Poiché la società semplice non è obbligata alla redazione del bilancio né alla tenuta delle scritture contabili proprie dell’imprenditore commerciale, l’Agenzia ritiene non applicabile il realizzo controllato. La soluzione, pur trovando un significativo precedente nello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 37-2026/T, desta qualche perplessità nei casi in cui la società semplice tenga volontariamente una contabilità idonea a consentire all’Agenzia di verificare l’incremento patrimoniale rilevante ai fini dell’art. 177, c. 2, del TUIR; più in generale, rimane aperto il tema dell’accesso al regime delle società di persone commerciali.

Il caso

La fattispecie sottoposta allo scrutinio dell’Agenzia delle Entrate riguardava due persone fisiche che possedevano, rispettivamente, il 98% e il 2% di una holding e intendevano conferirne congiuntamente l’intero capitale in una società semplice di nuova costituzione, destinata alla gestione del patrimonio familiare e al successivo passaggio generazionale. Per effetto del conferimento, la società semplice avrebbe acquisito il controllo di diritto della holding, ex art. 2359, primo comma, n. 1), cod. civ.

Gli istanti ritenevano applicabile l’art. 177, c. 2, TUIR, assumendo quale valore di realizzo l’incremento del patrimonio netto formatosi in capo alla società semplice conferitaria per effetto dell’operazione. A sostegno della propria posizione valorizzavano la formulazione dell’art. 177, c. 2, in esame risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192/2024: la norma fa oggi genericamente riferimento alla “società conferitaria”, senza circoscriverne espressamente la natura.

L’Agenzia nega l’applicazione del realizzo controllato alle società semplici-conferitarie

L’Agenzia prende atto che la formulazione vigente dell’art. 177, c. 2, TUIR non contiene più il precedente riferimento alle azioni o quote ricevute dal conferente e individua espressamente soltanto le società le cui partecipazioni possono formare oggetto del conferimento. Ritiene, tuttavia, che la riforma non abbia modificato il criterio di determinazione del valore di realizzo, che continua a essere rappresentato dalla quota delle voci di patrimonio netto formata dalla conferitaria per effetto dell’operazione.

Richiamando la circolare n. 33/E/2010, la risposta ribadisce che l’art. 177, c. 2, TUIR non configura un regime di neutralità in senso proprio: gli effetti reddituali del conferimento dipendono dall’incremento del patrimonio netto contabilizzato dalla conferitaria. La c.d. neutralità indotta si verifica quando tale incremento coincide con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Su questo elemento, l’Agenzia ritiene che la società semplice non possa assumere il ruolo di conferitaria ai fini dell’applicazione del regime in commento. Secondo l’Agenzia, infatti, il patrimonio netto rilevante ai fini dell’art. 177 deve essere espressione delle risultanze delle scritture contabili della conferitaria e derivare dall’applicazione di criteri legali di formazione e valutazione. La società semplice, non potendo esercitare attività commerciale, non è tuttavia soggetta né alla disciplina del bilancio d’esercizio prevista per le società commerciali né agli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 2214 cod. civ.; né il rendiconto previsto dall’art. 2261 cod. civ. equivale può sostituire funzionalmente la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio d’esercizio.

Ne conseguirebbe, a detta dell’Agenzia, l’assenza di un apparato contabile legalmente tipizzato idoneo a determinare l’incremento del patrimonio netto prodotto dal conferimento e, dunque, l’impossibilità di applicare il regime del realizzo controllato. L’operazione resta pertanto soggetta al criterio ordinario del valore normale di cui all’art. 9 TUIR.

Una risposta non convincente per le società semplici che tengono volontariamente la contabilità e redigono il bilancio

La risposta presenta un primo profilo di interesse perché l’esclusione della società semplice non viene fatta discendere direttamente dalla sua forma giuridica. L’Agenzia riconosce, infatti, che il testo vigente dell’art. 177, c. 2, TUIR non individua espressamente la natura della conferitaria, ma ricava dal funzionamento stesso del realizzo controllato la necessità che questa disponga di un patrimonio netto determinato nell’ambito di un sistema contabile soggetto a criteri legali.

La conclusione trova un significativo precedente nello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 37-2026/T, pubblicato pochi mesi prima della risposta. Nell’esaminare l’ammissibilità delle società di persone quali conferitarie, lo Studio ritiene infatti preferibile ammettere al regime quelle in contabilità ordinaria, proprio in quanto tale sistema consente di monitorare le voci di patrimonio netto necessarie alla determinazione del valore di realizzo, escludendo invece la società semplice e le società di persone in contabilità semplificata. L’elemento discriminante viene quindi individuato, anche in tale ricostruzione, nella disponibilità di un apparato contabile idoneo a rendere determinabile e verificabile l’incremento patrimoniale rilevante ai fini dell’art. 177.

Resta tuttavia il dato letterale: l’art. 177, c. 2, si riferisce alle “voci di patrimonio netto” formate dalla conferitaria senza stabilire espressamente che queste debbano risultare da un bilancio obbligatorio per legge. La risposta finisce così per attribuire al requisito contabile una valenza ulteriore, richiedendo non soltanto che l’incremento patrimoniale sia determinabile e documentabile, ma che derivi da un sistema contabile legalmente disciplinato.

La questione assume rilievo soprattutto qualora una società semplice tenga volontariamente una contabilità ordinata dalla quale risultino con chiarezza il valore della partecipazione ricevuta e il corrispondente incremento patrimoniale. In tale fattispecie, l’esigenza sostanziale di certezza e verificabilità potrebbe risultare soddisfatta pur in assenza di un obbligo civilistico di redazione del bilancio. In senso favorevole si era peraltro già espressa la CGT di primo grado di Forlì, sent. n. 59/1/2025, in un caso nel quale la società semplice conferitaria aveva dimostrato di tenere regolarmente la contabilità e prodotto i relativi bilanci.

La motivazione adottata dall’Agenzia offre infine un’indicazione utile più generale, benché il tema non venga trattato espressamente.  Se ciò che rileva è l’esistenza di un sistema contabile legalmente disciplinato capace di rappresentare l’incremento del patrimonio netto, dalla risposta non sembra potersi ricavare un’esclusione generalizzata delle società di persone. Al contrario, proprio la linea argomentativa seguita dall’Amministrazione sembra lasciare spazio alle società commerciali di persone in contabilità ordinaria, soluzione già prospettata dallo Studio n. 37-2026/T.

In questa prospettiva, la risposta n. 176/2026 chiude, almeno secondo l’Amministrazione, la porta alla società semplice, ma contribuisce al tempo stesso a chiarire quale potrebbe essere il vero confine soggettivo dell’art. 177, c. 2, TUIR dopo la riforma del 2024: non necessariamente la forma societaria della conferitaria, quanto la disponibilità di un patrimonio netto formato e rappresentato attraverso un sistema contabile dotato delle caratteristiche di certezza e verificabilità richieste dal meccanismo del realizzo controllato.

D.R. e A.L.

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