La potestà impositiva sulle pensioni transfrontaliere non segue regole uniformi. Accanto al principio generale della tassazione nello Stato di residenza, alcune convenzioni introducono clausole che preservano il diritto dello Stato della fonte a tassare i trattamenti pensionistici. La risposta a interpello n. 179/2026 riporta l’attenzione su tali peculiarità, le cui conseguenze vanno ben oltre il rischio di doppia imposizione, incidendo anche sulla convenienza dei trasferimenti di residenza e sull’applicazione dei regimi fiscali agevolati, primo fra tutti quello previsto dall’art. 24-ter del TUIR. La tassazione delle pensioni transfrontaliere: dalla disciplina interna alla ripartizione convenzionale della potestà impositiva La crescente mobilità internazionale delle persone fisiche titolari di trattamenti pensionistici rende particolarmente rilevante il tema della tassazione delle pensioni transfrontaliere. La circostanza che il beneficiario di tale tipologia di reddito trasferisca la propria residenza fiscale in uno Stato diverso da quello di erogazione della pensione impone, infatti, di coordinare le disposizioni tributarie interne con quelle contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, dalle quali può dipendere non soltanto l'individuazione dello Stato legittimato a tassare il reddito, ma anche la concreta convenienza fiscale del trasferimento. In tal senso, il modello generalmente seguito dalle convenzioni stipulate dall’Italia, coerentemente con l’impostazione dell’art. 18 del Modello OCSE, attribuisce allo Stato di residenza del beneficiario la potestà impositiva esclusiva sulle pensioni derivanti da precedenti rapporti di lavoro privati. La regola, presenta tuttavia significative eccezioni: alcune convenzioni introducono disposizioni specifiche che modificano la potestà impositiva, talvolta riportandola nello Stato della fonte, talvolta generando una potestà concorrente. Quest’ultimo profilo assume particolare interesse alla luce dell’art. 24-ter del TUIR, che riconosce un regime di favore con applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera percepiti dai titolari di pensioni estere che trasferiscono la propria residenza fiscale in determinati comuni italiani. La concreta attrattività del regime non può, pertanto, prescindere dall’esame delle disposizioni convenzionali applicabili, potendo queste ultime incidere significativamente sull’effettivo vantaggio fiscale conseguibile. Pensioni transfrontaliere oltre la regola della residenza In tale contesto si inserisce la risposta a interpello n. 179/2026 con la quale l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul trattamento fiscale di una pensione erogata dall’INPS a un contribuente fiscalmente residente in Cina, derivante esclusivamente da attività lavorativa svolta nel settore privato. Nonostante il contribuente richiedesse l’applicazione dell’art. 18, par. 1, della Convenzione Italia-Cina, l’Amministrazione finanziaria ha risolto la questione valorizzando la disposizione contenuta nel successivo par. 2, secondo cui le pensioni e gli altri pagamenti analoghi corrisposti nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico sono imponibili esclusivamente nello Stato cui tale sistema appartiene. Secondo l’Agenzia, infatti, l’espressione «sistema previdenziale pubblico» ricomprende non soltanto le prestazioni assistenziali garantite dallo Stato, ma anche i trattamenti pensionistici derivanti da contribuzione obbligatoria, ancorché riferiti a precedenti rapporti di lavoro privati[1]. Pertanto, la pensione erogata dall’INPS deve essere assoggettata a imposizione esclusivamente in Italia, assumendo rilievo determinante non già la natura del precedente rapporto lavorativo, bensì l’appartenenza del trattamento al sistema previdenziale pubblico italiano. Una soluzione peculiare è rinvenibile anche nella Convenzione Italia-San Marino che, oltre a prevedere, al par. 1, la regola generale dell’imposizione esclusiva nello Stato di residenza, introduce due significative deroghe. Il par. 2 stabilisce, infatti, che tale regola non trovi applicazione qualora il beneficiario non sia assoggettato a imposizione sui redditi pensionistici nello Stato di residenza, attribuendo in tal caso la potestà impositiva allo Stato della fonte. Il successivo par. 3 riserva, invece, l’imposizione esclusiva allo Stato cui appartiene la legislazione di sicurezza sociale nell’ambito della quale vengono corrisposte le prestazioni. Le due disposizioni, pur accomunate dall’effetto di preservare la potestà impositiva dello Stato della fonte, rispondono a logiche differenti. La prima introduce una clausola specificamente diretta a evitare fenomeni di doppia non imposizione, mentre la seconda individua un autonomo criterio di collegamento fondato sull’appartenenza della prestazione al sistema di sicurezza sociale. Il confronto risulta particolarmente significativo se esteso ad altre convenzioni. L’art. 18 della Convenzione Italia-Portogallo, ad esempio, segue il modello tradizionale della tassazione esclusiva nello Stato di residenza, senza prevedere una specifica clausola di assoggettamento effettivo a imposizione. Diversamente, la Convenzione Italia-Francia, all’art. 18, par. 2, riconosce anche allo Stato della fonte la potestà impositiva sulle pensioni corrisposte in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, dando luogo a un regime di imposizione concorrente. Le differenti formulazioni convenzionali producono, dunque, effetti tutt’altro che marginali, soprattutto laddove il trasferimento della residenza sia accompagnato dall’accesso a regimi fiscali agevolati. Se l’attribuzione della potestà impositiva esclusiva all’Italia consente, in presenza dei requisiti richiesti, di assoggettare la pensione estera all’imposta sostitutiva, il mantenimento della potestà impositiva nello Stato della fonte può compromettere il beneficio atteso. Analoghe criticità possono emergere nei casi di imposizione concorrente, nei quali l'applicazione dell'art. 24-ter non consente di beneficiare del credito per le imposte estere sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva[2]. Osservazioni conclusive tra rischio di salto d’imposta e attrattività dei regimi agevolati Le differenti soluzioni convenzionali esaminate evidenziano come la ripartizione della potestà impositiva sulle pensioni transfrontaliere possa produrre conseguenze profondamente diverse, non soltanto in termini di prevenzione della doppia imposizione, ma anche rispetto alle scelte di pianificazione fiscale connesse al trasferimento della residenza. La risposta a interpello n. 179/2026 conferma, anzitutto, che il trattamento fiscale delle pensioni richiede un’attenta valutazione delle specifiche disposizioni pattizie. L’estremo opposto dell’attribuzione della potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza è la possibilità che vengano a determinarsi fenomeni di doppia non imposizione qualora quest’ultimo (Stato) preveda l’esenzione dei trattamenti pensionistici esteri, generando un vero e proprio “salto d’imposta”. Per tale ragione alcune convenzioni – tra cui quella con San Marino e quella con la Cina – prevedono clausole che potremmo definire di “salvaguardia” della potestà impositiva. Come sopra ricordato, la questione si fa ancora più marcata laddove la convenienza del regime attrattivo ex art. 24-ter del TUIR dipenda dalle regole convenzionali applicabili. Si delinea, pertanto, un quadro nel quale le disposizioni convenzionali possono, a seconda della direzione del trasferimento, operare tanto come strumenti di tutela della potestà impositiva nazionale quanto come fattori capaci di ridimensionare l’attrattività dei regimi fiscali agevolati. Né il rischio di doppia non imposizione né l’esistenza di una tassazione particolarmente favorevole nello Stato di residenza consentono, in assenza di specifiche clausole, di modificare la ripartizione della potestà impositiva stabilita convenzionalmente. È proprio in questa interazione tra normativa interna e disciplina pattizia che si collocano le principali criticità della tassazione delle pensioni transfrontaliere, rendendo imprescindibile un’analisi delle singole fattispecie che preceda qualsiasi valutazione circa i benefici fiscali conseguibili. A.M. [1] Vd. in tal senso Circolare n. 41/E del 21 luglio 2003 che riconduce alla previdenza sociale le prestazioni corrisposte a fronte di contributi obbligatori per legge con esclusione di quelle legate a contribuzione volontaria. [2] Cfr. Risposta ad Interpello n. 559/2020.