Holding e utili non distribuiti: il tax deferral può integrare abuso del diritto?

L’Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025[1] ha ammesso la possibilità di ricondurre tra i vantaggi fiscali rilevanti ai fini dell’abuso del diritto anche il differimento dell’imposizione non meramente temporaneo. L’indicazione ha assunto rilievo per le holding che percepiscono dividendi dalle partecipate e li trattengono senza distribuirli ai soci persone fisiche.

Ci si chiede se tale scelta possa configurare un differimento indebito della tassazione o se consista, invece, nella mancata realizzazione del presupposto impositivo e resti, come tale, estranea all’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.

Il tax deferral nell’Atto di indirizzo del MEF e le verifiche sulle holding

L’art. 10-bis della l. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) configura l’abuso del diritto in presenza di operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, cioè benefici, anche non immediati, ottenuti in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Secondo il MEF, il riferimento ai benefici “anche non immediati” consente di includere tra i vantaggi fiscali i differimenti dell’imposizione che attribuiscono al contribuente un beneficio finanziario, purché il rinvio sia sine die o significativamente posticipato, e dunque non meramente temporaneo.

Lo stesso Atto di indirizzo precisa che il carattere indebito del vantaggio deve essere comunque verificato in modo autonomo.

Il caso tipico è quello della persona fisica che possiede una partecipazione in una holding, la quale a sua volta controlla una società operativa. I dividendi distribuiti dall’operativa alla holding concorrono, in via ordinaria, al reddito di quest’ultima nella misura del 5%, ai sensi dell’art. 89 del TUIR: applicando l’aliquota IRES del 24%, il prelievo effettivo è pari all’1,2%.

Il regime limita la duplicazione dell’imposizione sugli utili nel passaggio tra soggetti IRES.

Se la persona fisica possedesse direttamente la partecipazione, gli stessi dividendi, percepiti fuori dall’esercizio d’impresa, sarebbero soggetti, in via ordinaria, alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Nella struttura con holding, il prelievo in capo al socio si realizza, in linea generale, quando questi percepisce gli utili distribuiti dalla holding. Finché quest’ultima li trattiene, le risorse restano nella sua disponibilità senza che si realizzi il presupposto della tassazione del socio persona fisica.

Proprio il trattenimento degli utili da parte di holding è al centro di alcune verifiche segnalate nella prassi, che lo esaminano come possibile vantaggio fiscale indebito, sul presupposto che la liquidità sia mantenuta a livello societario per rinviare l’imposizione che graverebbe sul socio persona fisica in caso di distribuzione.

Ogni caso richiede, però, un esame autonomo: l’Atto di indirizzo non riguarda specificamente i dividendi trattenuti dalle holding e non contiene alcuna conclusione automatica al riguardo.

Il trattenimento degli utili e la rimozione del presupposto impositivo

Bisogna chiedersi anzitutto se il differimento rientri nella nozione di vantaggio fiscale rilevante ai fini dell’art. 10-bis. Nel caso di un mero rinvio, il beneficio consiste nella temporanea disponibilità delle somme e assume, sotto questo profilo, mera natura finanziaria.

La differenza tra il 26% e l’1,2% non rappresenta, infatti, un risparmio definitivo automaticamente acquisito dal socio persona fisica: se la holding distribuisce successivamente l’intero importo residuo, il prelievo sui due passaggi è complessivamente pari a circa il 26,9%, assumendo l’applicazione delle aliquote indicate e l’assenza di ulteriori componenti che incidano sul calcolo.

Va poi distinto il rinvio di un’imposta relativa a una fattispecie già realizzata (alias, distribuzione di dividendi) dalla mancata realizzazione del fatto cui la legge collega l’obbligazione tributaria (alias, assenza di distribuzione di dividendi).

Nella seconda ipotesi si può parlare di “rimozione del presupposto impositivo”[2]: il contribuente non attua, almeno nell’immediato, la condotta che darebbe luogo all’imposizione.

Il trattamento degli utili presenta i tratti di questa seconda ipotesi, poiché la tassazione del socio presuppone la loro distribuzione.

Anche ammettendo che il differimento sia un vantaggio astrattamente rilevante, il suo carattere indebito deve comunque essere dimostrato.

Non basta osservare che una distribuzione immediata avrebbe comportato una tassazione più elevata: occorre individuare la disposizione o il principio la cui finalità sarebbe stata aggirata. Diversamente, la clausola antiabuso finirebbe per introdurre un obbligo generale di distribuzione, che la disciplina tributaria non prevede.

Il quadro normativo conferma questa impostazione.

L’art. 10-bis, c. 4, dello Statuto del contribuente riconosce la libertà di scelta tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, e lo stesso Atto di indirizzo ne trae la conseguenza che il metro di giudizio sull’abusività delle scelte compiute “non può poi ricercarsi nella ratio del regime fiscale più oneroso che non sia stato adottato”.

Sul piano probatorio, il comma 8 richiede poi che l’atto impositivo sia specificamente motivato, tra l’altro, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi e ai vantaggi indebiti; il comma 9 pone sull’Amministrazione l’onere di dimostrare la condotta abusiva in relazione agli elementi dei commi 1 e 2 (tra i quali, la dimostrazione dell’esistenza di un vantaggio fiscale e della sua natura “indebita”), mentre il contribuente deve dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali non marginali eventualmente invocate.

Rileva poi la funzione della holding: la detenzione e la gestione delle partecipazioni possono costituire esse stesse la funzione economica della società, anche in assenza di un’attività operativa diretta, e rispondere a ragioni organizzative e gestionali, come la gestione unitaria del patrimonio, il finanziamento di investimenti, la governance familiare, l’attuazione di un passaggio generazionale.

Ciò non esclude che un’operazione di riorganizzazione più ampia possa essere esaminata ai sensi dell’art. 10-bis, tenendo conto delle sue caratteristiche concrete e delle norme eventualmente aggirate. L’esame complessivo dell’operazione si distingue però dalla contestazione della sola mancata distribuzione, che di per sé non dimostra il carattere indebito del vantaggio o l’assenza di sostanza economica della struttura.

Delibere e documenti coevi possono aiutare a ricostruire eventuali piani di investimento, esigenze di autofinanziamento o obiettivi di governance familiare e di passaggio generazionale, soprattutto quando la verifica riguardi una più ampia operazione di riorganizzazione.

Nella valutazione complessiva potranno assumere rilievo anche le modalità di utilizzo della liquidità, ad esempio come finanziamenti ai soci privi di adeguata giustificazione o l’impiego delle risorse per finalità personali, da esaminare comunque alla luce delle circostanze concrete.

Per le operazioni prospettate e non ancora attuate, resta inoltre la possibilità di presentare interpello antiabuso ai sensi dell’art. 10-bis, c. 5.

Resta infine incerto quando un differimento possa dirsi significativamente posticipato.

In assenza di criteri più precisi, il rischio è che la legittimità della scelta venga valutata a posteriori, sulla base del tempo trascorso, rendendo poco prevedibili le conseguenze fiscali delle decisioni di accantonamento degli utili.

M.C. e D.R.


[1] MEF, Dipartimento delle Finanze, Atto di indirizzo, prot. 7 del 27 febbraio 2025, adottato dal Viceministro delegato ai sensi dell’art. 10-septies, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212.

[2] A. Contrino, Il “differimento dell’imposizione” quale vantaggio estraneo alla sfera dell’abuso del diritto, in Riv. tel. dir. trib., 8 settembre 2026.

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