Con la sentenza 17 settembre 2026, resa nella causa C-139/25, iShares Europe ETF, la Corte di giustizia UE torna sulla compatibilità con la libera circolazione dei capitali del diverso trattamento fiscale riservato ai dividendi percepiti da OIC residenti e non residenti. La Corte conferma che l’applicazione di un prelievo più elevato agli OIC non residenti costituisce, in presenza di situazioni comparabili, una restrizione vietata dall’art. 63 TFUE, senza che assuma rilievo la trasparenza fiscale del fondo nello Stato di residenza. Tale restrizione può essere neutralizzata mediante una convenzione contro le doppie imposizioni soltanto quando il relativo meccanismo consenta, in concreto, di eliminare integralmente il maggiore onere fiscale. Il principio assume particolare interesse con riferimento ai dividendi di fonte italiana corrisposti a OIC stabiliti in Paesi terzi. Il caso trattato dalla Corte di giustizia La controversia riguardava i dividendi percepiti, negli esercizi dal 2007 al 2010, da iShares Europe ETF, organismo di investimento collettivo statunitense qualificato come regulated investment company (“RIC”), in relazione a partecipazioni in società spagnole. Sui dividendi era stata applicata in Spagna una ritenuta del 15%, corrispondente all’aliquota prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Spagna e Stati Uniti, mentre gli OIC residenti, per disposizioni domestiche, erano assoggettati sui medesimi redditi a un’imposta dell’1%. iShares aveva pertanto richiesto il rimborso della differenza, sostenendo che il maggiore prelievo integrasse una restrizione alla libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE. La peculiarità della fattispecie derivava dal regime fiscale statunitense applicato al fondo. iShares aveva infatti optato per un regime di trasparenza in forza del quale i redditi non erano tassati in capo alla RIC, ma attribuiti ai quotisti, ai quali veniva altresì trasferito il credito corrispondente all’imposta estera assolta dal fondo. Non risultava, tuttavia, dimostrato che gli investitori avessero effettivamente utilizzato tale credito in misura sufficiente a neutralizzare il maggiore prelievo subito in Spagna. Il Tribunal Supremo chiedeva quindi alla Corte se la restrizione potesse considerarsi neutralizzata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Spagna e Stati Uniti (“CDI”) quando il fondo avrebbe astrattamente potuto optare per un regime fiscale che gli avrebbe consentito di utilizzare direttamente il credito d’imposta, ma avesse invece scelto il regime di trasparenza trasferendo il relativo beneficio ai propri investitori. Il recupero dell’imposta assolta all’estero deve essere effettivo e integrale La Corte muove dal principio secondo cui l’art. 63 TFUE vieta le restrizioni ai movimenti di capitali anche nei rapporti con Paesi terzi. Ne costituisce pertanto una restrizione il trattamento fiscale meno favorevole dei redditi percepiti da un OIC non residente rispetto a quello applicato a un OIC residente, quando tale differenza sia idonea a dissuadere gli investimenti transfrontalieri. Nel caso esaminato, l’applicazione dell’aliquota del 15% ai dividendi percepiti dal fondo statunitense, rispetto a quella dell’1% prevista per gli OIC spagnoli, integrava tale restrizione. La conclusione non è influenzata dal trattamento fiscale del fondo nello Stato di residenza. La circostanza che l’OIC non residente non sia assoggettato a imposta negli Stati Uniti o trasferisca ai propri investitori, per effetto del regime di trasparenza, i dividendi e il relativo credito d’imposta non modifica infatti il maggiore onere derivante dall’esercizio della potestà impositiva dello Stato della fonte (Spagna). Quanto alla comparabilità tra le fattispecie domestica e transfrontaliera, richiesta per configurare una restrizione alla libera circolazione di capitali, la Corte riprende il principio già espresso nella causa AllianzGI-Fonds AEVN (C-545/19): dal momento in cui uno Stato assoggetta a imposizione tanto gli OIC residenti quanto quelli non residenti sui dividendi distribuiti da società residenti, la situazione dei secondi si avvicina a quella dei primi. La diversa disciplina fiscale applicabile nello Stato di stabilimento non è quindi, di per sé, sufficiente a escluderne la comparabilità. Il passaggio maggiormente significativo riguarda tuttavia la possibile neutralizzazione della restrizione attraverso una CDI. Richiamando, tra le altre, le sentenze Amurta (C-379/05), Miljoen (cause riunite C-10/14, C-14/14 e C-17/14) e ACC Silicones (C-572/20), la Corte ammette che il maggiore prelievo nello Stato della fonte possa essere neutralizzato mediante il credito d’imposta riconosciuto nello Stato di residenza, ma soltanto se tale meccanismo consente di compensare integralmente il differenziale di imposizione. Non è quindi sufficiente una possibilità meramente teorica di utilizzare il credito. Nel caso di un OIC trasparente, la neutralizzazione può eventualmente realizzarsi anche a livello dei possessori delle quote, ma il giudice nazionale deve verificare che questi possano effettivamente beneficiare del meccanismo convenzionale e detrarre integralmente l’importo corrispondente alla differenza tra il trattamento applicato all’OIC non residente e quello riservato all’OIC residente. È possibile valutare i presupposti per il rimborso La sentenza si pone nel solco della giurisprudenza unionale in tema di tassazione dei dividendi transfrontalieri, ma precisa in modo particolarmente netto il ruolo delle convenzioni contro le doppie imposizioni. La compatibilità delle disposizioni domestiche dello Stato della fonte con il diritto unionale non può essere fondata sulla sola astratta disponibilità di un credito d’imposta nello Stato di residenza: occorre che il maggior prelievo sia effettivamente e integralmente assorbito. Il principio assume particolare rilievo nei confronti degli OIC fiscalmente trasparenti. La Corte non esclude che il recupero possa avvenire a livello degli investitori, ma richiede che ciò si verifichi concretamente. La mera possibilità di trasferire loro il credito non è, quindi, sufficiente a neutralizzare la restrizione. La pronuncia presenta evidenti riflessi anche nell’ordinamento italiano, rafforzando un orientamento già emerso nella giurisprudenza nazionale. Infatti, i dividendi di fonte italiana corrisposti a OICR stabiliti in Paesi extra UE/SEE restano infatti soggetti, in linea generale, alla ritenuta prevista dalla disciplina interna, eventualmente ridotta dalla convenzione applicabile, mentre gli OICR italiani e quelli UE/SEE che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa nazionale beneficiano dell’esenzione. In tale contesto, la sentenza rafforza la posizione degli OICR stabiliti in Paesi terzi che abbiano subito sui dividendi italiani un prelievo superiore a quello applicabile a un OICR residente comparabile. L’eventuale credito d’imposta riconosciuto nello Stato di stabilimento potrà neutralizzare la disparità soltanto qualora abbia consentito, in concreto, il recupero integrale del maggiore prelievo. La pronuncia offre pertanto un ulteriore argomento per valutare, caso per caso e per le annualità ancora nei termini, la presentazione di istanze di rimborso. Restano centrali, a tal fine, la comparabilità dell’OICR estero e l’effettiva neutralizzazione del differenziale d’imposta nello Stato di residenza. A.L. e D.R.