Rivalutazione delle partecipazioni e successiva cessione alla holding di famiglia: il passaggio generazionale esclude l’abuso

La rivalutazione delle partecipazioni e la successiva cessione alla holding di famiglia non integra un’ipotesi di abuso del diritto nella misura in cui le operazioni sono finalizzate a consentire il passaggio generazionale. Il principio è enucleato dalla Direzione Regionale del Veneto nell’ambito di una risposta ad interpello non pubblicata.

La fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Agenzia riguarda una società immobiliare (“Alfa”) le cui partecipazioni sono detenute da tre società holding espressione dei diversi rami familiari e dai soci di prima generazione. Nello specifico, le holding (“Holding X, Holding Y e Holding Z”) detengono, ciascuna, il 25% di Alfa; il restante 25% è detenuto in parti uguali (8,33%) direttamente dai soci di prima generazione (“Padre X, Padre Y e Padre Z anche cumulativamente “Padri” o “Istanti”). Questi ultimi, inoltre, esercitano il controllo sulle rispettive holding familiari, al capitale delle quali partecipano anche i rispettivi figli.

Nell’ottica di attuare una riorganizzazione societaria funzionale ad un graduale passaggio “di consegne” tra i soci di prima generazione e i rispettivi figli, i Padri hanno provveduto a ridurre le proprie partecipazioni nelle holding familiari. A tal fine, essi hanno donato ai figli le quote delle stesse (talvolta mantenendo una partecipazione minoritaria, in altri casi mantenendo solo l’usufrutto sulla quota di minoranza).

All’esito di tali operazioni, in ogni caso, i figli subentrano nel controllo e nell’amministrazione delle rispettive holding familiari.

Attuato il cd. change of control, è intenzione dei Padri cedere alla rispettiva holding di famiglia le “residue” partecipazioni dirette in Alfa (pari all’8,33% ciascuna) previa rivalutazione delle stesse e pagamento dell’imposta sostitutiva. Viene inoltre precisato che il pagamento del corrispettivo potrà essere rateizzato dalla holding cessionaria la quale reperirà le risorse finanziare necessarie mercè la distribuzione degli utili da parte di Alfa.

Gli Istanti interpellano l’Agenzia delle entrate circa l’eventuale abusività dell’operazione di rivalutazione delle partecipazioni in Alfa e di cessione delle stesse alle rispettive holding familiari in un contesto, come quello descritto, ove la riorganizzazione è preordinata alla realizzazione del passaggio generazionale del gruppo.

L’Agenzia delle entrate, seguendo un iter consolidato nell’analisi di fattispecie abusive, valuta dapprima la sussistenza di un vantaggio fiscale indebito individuandone gli elementi caratteristici nel “risparmio di imposta derivante dall’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul valore di perizia delle partecipazioni in luogo della ritenuta a titolo di imposta del 26 per cento” che sarebbe stata applicata sugli utili di cui all’art. 47, c. 7 del TUIR.

Come noto, infatti, il costo o valore rivalutato delle partecipazioni rileva esclusivamente con riferimento alla determinazione dei redditi diversi; diversamente lo stesso non assume alcun rilievo con riferimento agli utili distribuiti ai sensi dell’art. 47, c. 7 del TUIR in quanto le somme erogate in caso di recesso si qualificano come redditi di capitali e non come redditi diversi.

Nel caso di specie la rivalutazione delle partecipazioni e la relativa cessione alle holding familiari permetterebbero agli Istanti di “trasformare” gli utili da recesso, soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%, in corrispettivo della cessione delle partecipazioni senza emersione di alcuna plusvalenza, stante la previa rivalutazione delle partecipazioni. In tal modo gli Istanti realizzerebbero un vantaggio fiscale indebito in quanto porrebbero in essere un’operazione circolare “nell[a] qual[e] le partecipazioni non sono effettivamente dimesse (a terzi) ma cedute a “proprie” società”, frustrando così la ratio della norma di rivalutazione, focalizzata ad incentivare la circolazione delle partecipazioni.

Con il secondo passaggio dell’iter di indagine l’Agenzia vaglia la sussistenza di elementi di sostanza economica che, allorquando caratterizzino le operazioni oggetto di valutazione, sono idonei ad escluderne l’abusività.

Secondo l’Agenzia “[n]ella fattispecie qui considerata, la «sostanza economica» è ravvisabile nel complesso «disegno» di riorganizzazione del gruppo societario, con la successione della «seconda generazione» nel controllo dello stesso”.

 In questo senso l’Ufficio, valorizzando il passaggio del controllo delle holding cessionarie in favore dei figli, evidenzia come il complesso di operazioni consistenti nella rivalutazione delle partecipazioni e nella successiva cessione alle holding di famiglia “potrà ritenersi non fiscalmente abusivo, in quanto dotato di «sostanza economica», solo se l’effettivo controllo, […] passerà dai suddetti «padri» ai «figli»”.

In altri termini, la circostanza che il controllo delle cessionarie passi effettivamente in mano ai soci di seconda generazione paleserebbe la tendenza finalistica delle operazioni all’attuazione del passaggio generazionale, integrando così quegli elementi di sostanza economica idonei ad escludere l’abuso del diritto.

La soluzione accolta dall’Agenzia deve indubbiamente essere condivisa. Essa peraltro rappresenta, sotto certi profili, un iniziale avvicinamento delle posizioni dell’Agenzia alle posizioni della giurisprudenza. Quest’ultima, infatti, recentemente ha riconosciuto la legittimità di operazioni in senso lato qualificabili come di leveraged cash out, come quella in esame, purché finalizzate al passaggio generazionale o rispondenti ad esigenze di riorganizzazione[1].

Occorrerà peraltro attendere per verificare se tale impostazione sarà adottata anche a livello nazionale.

Peraltro tale impostazione si conforma ad una raccomandazione della Commissione europea[2] nell’ambito della quale è stato perentoriamente sottolineato che “[g]li Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro”. Inoltre, nell’evidenziare l’opportunità di offrire all’imprenditore “strumenti appropriati per preparare adeguatamente la successione” la Commissione ha invitato gli Stati membri a “riconoscere la necessità economica degli atti giuridici realizzati al fine di facilitare la successione e, all'occorrenza, prendere le misure per autorizzarli e promuoverli […]”.

G.P.


[1] Cfr. Cass. Sez. VI, Ord. 16/09/2021, n. 25131 e CTR Trento, Sez. II, Sent. 03/09/2021, n. 75. Nell’ambito delle predette pronunce la “sostanza economica” delle operazioni viene invero riscontrata a prescindere dall’effettivo passaggio di mano delle società cessionarie che, nel contesto oggetto della risposta in commento, sarebbe testimoniato dall’attribuzione ai figli del controllo delle holding familiari. Sul punto, quindi, sembrerebbe che la giurisprudenza accolga una nozione più “dilatata” del concetto di sostanza economica ai fini della definizione di ipotesi di abuso del diritto.

[2] Raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 1994 sulla successione nelle piccole e medie imprese (94/1069/CE).

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