Rimborso di ritenute richiesto dal sostituito non residente: la Cassazione illustra le modalità

6 Luglio 2023
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Con la sentenza del 11 maggio 2023, n. 14817, la Corte di Cassazione ha affermato che l’istanza di rimborso delle ritenute applicate su flussi finanziari transfrontalieri (nel caso di specie, interessi) deve essere avanzata solo dal soggetto che sia stato inciso dal pagamento della ritenuta medesima, quindi in prima battuta il sostituto d’imposta residente. Anche il sostituito non residente può avanzare la medesima istanza, ma in tal caso deve provare di aver ricevuto una minor somma per effetto dell’applicazione della ritenuta o di aver successivamente rimborsato al sostituto quanto è occorso per versare la ritenuta.

Nel caso analizzato dalla Corte, nell’anno 2006 una società italiana aveva corrisposto alla sua controllante inglese interessi passivi in virtù di un contratto di finanziamento. Il versamento era avvenuto in assenza di applicazione della ritenuta prevista dall’art. 26, c. 5, del d.P.R. 600/73 (al tempo, con aliquota al 12,5%). Nell’anno 2011, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società italiana un avviso di accertamento, con il quale richiedeva il pagamento dell’omessa ritenuta, in ragione del fatto che, al tempo in cui gli interessi furono pagati, non sussistevano i requisiti per l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 26quater del medesimo decreto; in particolare, al netto delle valutazioni sulla beneficial ownership, si difettava del requisito del c.d. holding period previsto dalla lett. e) del comma 2 (detenzione della partecipazione rilevante nel soggetto erogante per un periodo ininterrotto di almeno un anno).

Su detto avviso di accertamento perveniva l’acquiescenza della società italiana, la quale provvedeva spontaneamente a versare nei termini quanto richiesto. Dopo poco tempo, la controllante inglese presentava istanza di rimborso delle somme versate dalla controllata italiana; istanza sulla quale l’Agenzia opponeva silenzio-diniego. Avverso tale rifiuto, le due società, congiuntamente, proponevano impugnazione, che tuttavia veniva rigettata dalla CTP competente in virtù dell’omessa prova sulla beneficial ownership nonché sull’imposizione fiscale degli stessi interessi nel Regno Unito (anch’esso requisito per beneficiare del regime di esenzione ex art. 26quater, c. 4, lett. b)). Al contrario, la CTR riformava la decisione di primo grado, affermando la sussistenza del diritto al rimborso.

Contro la decisione d’appello, l’Agenzia delle Entrate promuoveva ricorso per cassazione, del quale invero il sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione domandava il rigetto.

Il primo motivo di impugnazione veniva accolto dalla Corte: esso verteva sulla motivazione apparente posta a base della sentenza della CTR, la quale aveva ritenuto sussistenti i requisiti per beneficiare dell’esenzione da ritenuta sugli interessi sulla base di produzioni documentali, asseritamente favorevoli alla tesi dei contribuenti, ma non specificamente individuate.

Il secondo motivo di ricorso verteva sull’assenza di legittimazione attiva del sostituto d’imposta nel richiedere il rimborso della ritenuta: anche questo motivo veniva accolto, giacché le somme richieste a titolo di ritenuta erano state versate per effetto dell’acquiescenza all’avviso di accertamento. Tale fatto aveva reso il rapporto tributario, intercorrente tra la società italiana e l’amministrazione finanziaria, incontestabile ed irrevocabile. Sicché era da considerarsi inammissibile l’impugnazione del diniego di rimborso da parte del sostituto d’imposta.

Con ulteriori motivi di ricorso veniva quindi contestata anche la legittimazione attiva alla proposizione dell’istanza di rimborso (e alla relativa impugnazione del diniego) da parte del sostituito non residente. L’Ufficio faceva infatti notare che gli interessi fossero stati corrisposti dalla controllata al lordo delle ritenute e che quindi la società britannica non era stata in alcun modo incisa dal prelievo fiscale: essa non avrebbe quindi avuto diritto ad alcun rimborso.

Anche su questo profilo, la Cassazione ha accolto le ragioni dell’Agenzia. E’ stato infatti rilevato che il sostituito non aveva allegato neppure di essere stato inciso “indirettamente” dal prelievo fiscale (essendo pacifico che questo non avesse effettuato alcun versamento diretto). La Corte ha quindi affermato che rappresenta “un principio generale che chi agisce per conseguire un rimborso, pertanto la restituzione di somme che afferma di avere corrisposto, debba dimostrare di averle versate”.

Sulla scorta di tale assunto, a parere dei giudici di legittimità, il sostituito non residente avrebbe potuto legittimamente ottenere il rimborso se: a) la società italiana avesse provveduto ad operare e versare le ritenute all’atto della corresponsione degli interessi (e non in sede di acquiescenza all’accertamento), poiché in questo caso la controllante inglese avrebbe conseguito una minor somma, subendo un pregiudizio economico e, quindi, un incisione “indiretta” dal pagamento delle ritenute; b) la società inglese avesse rimborsato alla società italiana gli oneri da questa sopportati (si ritiene) in sede di pagamento dell’avviso di accertamento (circostanza della quale la controllante non aveva neppure allegato di avervi provveduto, tantomeno provato).

In ragione, quindi, della mancata dimostrazione di un’incisione, neppure indiretta, del prelievo tributario sulla posizione della controllante, l’istanza di rimborso avanzata dal sostituito non residente è stata ritenuta non fondata.

A.P.

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