Retrodatazione e consolidato fiscale in caso di fusione transfrontaliera

12 Gennaio 2024
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 486 del 29 dicembre 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di fusione transfrontaliera, delineando quando ne sia possibile la retrodatazione e quando la stessa non comporti l’interruzione del consolidato fiscale con la stabile organizzazione della società estera incorporante.

Quesiti

La società francese Alfa controlla la società italiana Beta. Quest’ultima partecipa in qualità di consolidata ad un c.d. consolidato tra sorelle, in cui la capogruppo ALFAFRANCIA S.A. ha designato tra le sue controllate l’italiana ALFAITALIA S.p.A., al fine di esercitare l’operazione per la tassazione di gruppo e assumere qualità di consolidante. Alfa è quindi un soggetto esterno a tale consolidato fiscale.

La società francese Alfa, in relazione alla fusione per incorporazione della propria controllata italiana Beta, presenta all’Agenzia delle entrate due quesiti tra loro collegati:

  • se la società incorporante possa retrodatare, in quanto soggetto Ias adopter, sia ai fini contabili che fiscali, all’inizio del periodo di imposta 2023 gli effetti della fusione per incorporazione della società “figlia” Beta, operazione che si perfeziona civilisticamente nel corso del 2023 stesso;
  • se la fusione per incorporazione di Beta in Alfa, e la successiva trasformazione di Beta in stabile organizzazione di Alfa, non determini l’interruzione del regime di tassazione consolidata senza soluzione di continuità con la predetta stabile organizzazione, idonea a qualificarsi come controllata ai sensi dell’art. 120, co. 1-bis, del TUIR.

Parere dell’Agenzia delle entrate

Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia dispone che, nella misura in cui la fusione in esame comporta, in base all’applicazione dei principi contabili, la decorrenza retroattiva degli effetti contabili dell’operazione, per la stessa deve applicarsi la retrodatazione fiscale di cui all’art. 172, co. 9 del TUIR, per effetto del generale richiamo operato dall’art. 179, co. 1 del TUIR.

Il co. 9 dell’art. 172 dispone infatti che “L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante”.

Richiamando la risposta n. 405 del 2019, l’Agenzia delle entrate conferma che la retrodatazione degli effetti fiscali di un’operazione di fusione deve ritenersi possibile ogniqualvolta sia consentita e praticata la retrodatazione degli effetti contabili dell’operazione. E questo in virtù delle ragioni di semplificazione sottese ai due tipi di retrodatazione, che permettono alle società coinvolte nell’operazione di fusione di elaborare un unico bilancio e un’unica dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in cui ha efficacia la fusione.

Allo stesso tempo, però, l’Agenzia sottolinea come, per le operazioni di fusione intracomunitarie, l’art. 179 del TUIR si limiti ad un mero rinvio all’art. 172 del TUIR, disciplinante invece le fusioni domestiche, senza che vi sia alcun adeguamento che tenga conto delle regole di localizzazione e quantificazione del reddito di impresa.

Considerando che le attività e le passività di Beta dopo la fusione confluiscono nel patrimonio della stabile organizzazione che Alfa costituirà in Italia in esito all’operazione di fusione, non si integrano i presupposti realizzativi di cui all’art. 166 del TUIR, disciplinante il trasferimento all’estero di soggetti che esercitano imprese commerciali.

Questo comporta:

  • che non vi sarà la necessità che il periodo di imposta di Beta dal 1° gennaio 2023 sino alla data di efficacia giuridica dell’operazione indichi anche plusvalori\minusvalori latenti dei beni che non confluiscono nella stabile organizzazione di Alfa;
  • che sarà possibile il consolidamento del risultato reddituale di Beta fino alla data di efficacia giuridica dell’operazione con quello prodotto nello stesso esercizio dalla stabile organizzazione di Alfa.

Con riferimento al secondo quesito, seppur gli artt. 124, co. 5, del TUIR e l’art. 13, co. 1, lett. f), del D.M. 1° marzo 2018 prescrivano l’interruzione del consolidato fiscale nell’ipotesi in cui la controllata\consolidata venga fusa per incorporazione in una società esterna al consolidato (come avviene in questo caso, essendo Alfa estranea al c.d. consolidato fra sorelle), gli stessi necessitano di un adeguamento, considerando che nel contesto normativo dell’epoca in cui sono state formulate le stabili organizzazioni, le stesse non potevano partecipare al regime in veste di consolidate.

Il D.lgs. n. 147/2015 (“Decreto Internazionalizzazione”), apportando significative modifiche sostanziali al regime di consolidato fiscale, ne ha ampliato l’ambito applicativo, permettendo ai soggetti residenti in Stati UE\SEE controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, c.c. da soggetti residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE\SEE o in stati extra UE con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione che consenta un adeguato scambio di informazioni, di esercitare l’opzione per il consolidato in qualità di controllante mediante una stabile organizzazione come definita dall’art. 120, co. 1-bis del TUIR, qualora:

  • rivestano una forma giuridica analoga a quelle di cui al co. 1 dell’art. 120 del TUIR;
  • la controllante residente nel territorio dello Stato o in altri Stati UE\SEE o in altro Stato extra UE convenzionato partecipi al capitale sociale e all’utile di bilancio della controllata UE\SEE per una percentuale superiore al 50 per cento;
  • eserciti un’attività di impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR (come chiarito dalla circolare 40\E del 2016).

Nel caso in esame va valorizzata la circostanza che lo stesso rapporto di consolidamento tra ALFAITALIA S.p.A., la quale agisce da consolidante designata, e Beta resterà inalterato. La fusione tra la società francese Alfa e l’italiana Beta comporterà esclusivamente che quest’ultima da società di diritto italiano si trasformerà in stabile organizzazione di un soggetto estero, titolato a far parte della tassazione di gruppo in forza delle modifiche introdotte dal Decreto Internazionalizzazione.

Dunque, l’Agenzia risponde affermativamente ad entrambi i quesiti chiarendo che sarà possibile optare per la retrodatazione degli effetti fiscali dell’operazione di fusione, e che non verrà interrotto il consolidato fiscale a seguito della trasformazione di Beta in stabile organizzazione di Alfa.

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