La Legge di Bilancio 2026 (l. n. 199/2025) ha ristretto l’accesso ai regimi PEX e DEX mediante l’introduzione di rigorosi requisiti oggettivi. In particolare, i due regimi sono ora applicabili soltanto in relazione a una partecipazione, diretta o indiretta, pari almeno al 5% del capitale sociale oppure, in alternativa, con valore fiscale non inferiore a euro 500 mila. Le nuove disposizioni, tuttavia, sollevano incertezze sotto il profilo sostanziale e applicativo. L’intervento legislativo, evidentemente mosso da esigenze erariali, parte dalla constatazione che, nel panorama degli ordinamenti fiscali dell’UE, quello italiano era uno tra i più favorevoli in materia di DEX e PEX, in quanto non richiedeva una misura minima della partecipazione per l’accesso ai due regimi. Sotto tale profilo, fino all’intervento della Legge di Bilancio 2026, l’ordinamento italiano si discostava altresì dalla Direttiva “Madre-Figlia”[1], la quale, ai fini dell’esenzione da ritenuta sui dividendi unionali, prevede che il percettore possegga una partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi. In tale contesto, il legislatore ha colto l’opportunità di procedere ad un allineamento della normativa interna a quella vigente nella maggior parte degli Stati membri dell’Unione, nonché a quella della Direttiva “Madre-Figlia” per la parte riguardante i dividendi, i quali subordinano l’accesso a detti regimi al possesso di una percentuale minima di partecipazione. L’assetto normativo risultante dal testo definitivo della Legge di Bilancio 2026 entrato in vigore a fine dicembre[2] si discosta in modo significativo da quello delineato nel Disegno di legge originariamente presentato in Parlamento. L’art. 18 del d.d.l., infatti, intervenendo soltanto sulla DEX, prevedeva un requisito unico aggiuntivo e cioè che la partecipazione collegata ai dividendi fosse rappresentativa di almeno il 10% del capitale della società distributrice degli utili. Nel corso dell’iter parlamentare sono state apportate le modifiche precedentemente illustrate e, in particolare, le ulteriori condizioni di accesso sono state tal quali estese alla PEX in quanto ritenute necessarie al fine di garantire un’adeguata coerenza con la disciplina dei dividendi. In base alla nuova formulazione normativa, dunque, la detassazione nella misura del 95% risulta circoscritta alle ipotesi in cui la partecipazione da cui derivano gli utili o le plusvalenze soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: Ai fini del computo della soglia minima del 5%, rilevano non solo le partecipazioni dirette, ma anche quelle indirettamente detenute nell’ambito del medesimo gruppo, considerato tale se esiste un rapporto di controllo, tenendo conto, tuttavia, dell’effetto demoltiplicativo. Inoltre, con riferimento ai dividendi, al fine di preservare l’imparzialità del prelievo tra soci residenti e non residenti, è stato altresì modificato l’art. 27, c. 3-ter, del d.P.R. n. 600/1973, subordinando l’applicazione della ritenuta ridotta dell’1,2%, prevista per le società e gli enti residenti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che non possono beneficiare dell’esenzione da ritenuta in forza della Direttiva “Madre-Figlia”, al rispetto dei medesimi nuovi requisiti previsti per i soggetti residenti. Le modifiche in esame trovano applicazione anche in relazione ai dividendi di fonte estera provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata. Con le nuove disposizioni, infatti, per accedere al regime di esclusione del 95% o a quello di esclusione del 50%, in presenza della dimostrazione delle rispettive esimenti, sarà necessario soddisfare uno dei due requisiti alternativi descritti. Infine, il legislatore ha previsto che le nuove disposizioni in materia di dividendi debbano applicarsi alle distribuzioni di utili di esercizio deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, individuando quindi quale criterio temporale rilevante la data di adozione della delibera di distribuzione. La novellata normativa in materia di plusvalenze si applicherà, invece, alle plusvalenze realizzate in relazione alle cessioni delle partecipazioni e degli strumenti finanziari acquistati o sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2026. A fini transitori, il legislatore ha introdotto un criterio FIFO, in base al quale si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o sottoscritti in data anteriore. In virtù di tale impostazione, qualora una partecipazione sia state acquisita entro il 31 dicembre 2025 e venga poi ceduta a partire dall’1° gennaio 2026, le relative plusvalenze possono beneficiare dell’esenzione senza tener conto delle nuove soglie minime di partecipazione/costo fiscale. Considerazioni critiche La formulazione prescelta dal legislatore presenta, tuttavia, rilevanti criticità sotto il profilo sistematico ed applicativo. Un profilo di particolare interesse concerne il regime di tassazione dei dividendi percepiti dalle società semplici. Per esse trova infatti applicazione un approccio di tipo “look through”, in virtù del quale la società semplice è considerata un mero schermo e i dividendi che essa riceve sono assoggettati a tassazione, pro quota, secondo il regime fiscale proprio dei suoi soci. Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 sono destinate a produrre effetti nei casi in cui la società semplice sia partecipata da soggetti, persone fisiche e giuridiche, che svolgono attività d’impresa. L’interazione tra l’approccio look through, tipico delle società semplici, e i nuovi requisiti pone il dubbio su quale sia il soggetto in capo al quale tali requisiti vanno verificati, vale a dire il socio, tenendo conto della demoltiplicazione attraverso la società semplice, ovvero la stessa società semplice; ciò rende necessari opportuni chiarimenti interpretativi. Emergono dubbi anche con riferimento alla disciplina delle plusvalenze. Ad esempio, nelle ipotesi, tutt’altro che infrequenti nella prassi, in cui la partecipazione sia stata acquisita in momenti differenti e successivamente ceduta in un’unica soluzione oppure mediante cessioni parziali, la normativa non chiarisce se, ai fini della verifica del requisito dimensionale, debba farsi riferimento alla partecipazione complessivamente detenuta dal socio al momento dell’acquisizione originaria ovvero alle singole tranche di partecipazione oggetto di cessione. Pertanto, in assenza di un intervento interpretativo ufficiale, allo stato attuale sussiste il concreto rischio di applicazioni disomogenee della disciplina, con conseguenti profili di incertezza per gli operatori coinvolti. G.A. [1] Recepita nel nostro ordinamento dall’art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973. [2] Si vedano le modifiche apportate ai testi degli artt. 87 e 89 del TUIR.
