L’intervento di coordinamento operato dal decreto correttivo IRPEF-IRES 2025 sull’art. 173 TUIR rafforza la lettura della scissione mediante scorporo della stabile organizzazione italiana di un soggetto UE come operazione strutturalmente neutrale e pienamente riorganizzativa. Il nuovo c. 15-ter.2 consente di distinguere in modo più netto la scissione dagli schemi traslativi del conferimento. Il confronto tra i due istituti mostra come la scissione consenta la riallocazione di patrimoni anche in assenza di regimi esentativi alternativi, a fronte di un diverso equilibrio civilistico in tema di responsabilità. In tale quadro, il conferimento sembra emergere come strumento secondario, mentre la scissione si imporrebbe quale prima soluzione nella gerarchia delle operazioni riorganizzative. Le modifiche in materia di scissione mediante scorporo operate dal correttivo IRPEF-IRES Con il Decreto correttivo IRPEF-IRES 2025 (d.lgs. 192/2025) il legislatore ha inteso riorganizzare e razionalizzare la disciplina dell’art. 173 del TUIR, con riferimento alla scissione mediante scorporo della stabile organizzazione facente riferimento ad una società scissa residente in uno Stato appartenente all’UE o aderente allo SEE con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Tale disciplina, quindi, ha trovato autonoma collocazione all’interno della norma, segnatamente nel novellato c. 15-ter.2; l’intervento del legislatore non introduce una nuova fattispecie, ma rafforza e coordina il trattamento fiscale di un’operazione già riconducibile allo schema delle scissioni, chiarendone in modo esplicito la natura riorganizzativa e la conseguente neutralità fiscale. La relazione illustrativa al correttivo sottolinea infatti l’esigenza di evitare letture che possano qualificare lo scorporo della stabile organizzazione come operazione realizzativa o distributiva, ribadendo la continuità dei valori fiscali quale regola strutturale dell’istituto. Il c. 15-ter.2 opera come norma di coordinamento interno all’art. 173 TUIR, assicurando che il trasferimento della stabile organizzazione mediante scissione (in una società residente di nuova costituzione o preesistente) resti integralmente attratto nel regime ordinario di neutralità. In tale prospettiva, nel caso in cui le partecipazioni nella beneficiaria assegnate alla scissa siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione in Italia di tale società, le attività e le passività attribuite alla società beneficiaria assumono i medesimi valori fiscali che avevano presso la società scissa e la società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo (cfr. rinvio ai commi 15-ter e 15-ter.1). Altresì, la relazione illustrativa al decreto conferma che anche qualora le partecipazioni nella beneficiaria assegnate alla scissa non siano mantenute nel patrimonio della sua stabile organizzazione in Italia, l’assegnazione alla società scissa di tali partecipazioni non comporta alcuna tassazione e che la società scissa non residente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo rilevato alla data di efficacia della scissione. Inoltre, considerato che in tale ultima ipotesi, il patrimonio della stabile organizzazione si riduce (o si azzera), il valore netto contabile delle attività e passività oggetto di scorporo deve essere rapportato non al patrimonio netto contabile della società scissa, ma alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione (c.d. fondo di dotazione), quale risultante alla data di efficacia della scissione. Scissione con scorporo vs. conferimento in presenza di stabili organizzazioni Questo assetto normativo consente di rileggere in modo più netto il confronto con il conferimento, che per lungo tempo ha rappresentato l’unico strumento utilizzato per la “trasformazione” delle stabili organizzazioni in società di capitali. Nel conferimento, la neutralità fiscale non è immanente all’operazione, ma dipende dall’applicazione degli artt. 176 e 177 TUIR, costruiti su presupposti specifici e talvolta difficilmente conciliabili con la realtà economica dello scorporo di una stabile organizzazione. Il c. 15-ter.2 riduce sensibilmente l’area di tali forzature, riportando lo scorporo nell’alveo delle operazioni riorganizzative proprie del diritto tributario. Il diverso trattamento che dà evidenza della peculiarità della scissione emerge con particolare evidenza nelle ipotesi che coinvolgono società immobiliari che, per loro stessa struttura, non accedono al regime della participation exemption, non integrando, le stesse, il requisito della commercialità. L’assenza strutturale della PEX impedisce pertanto di utilizzare regimi di esenzione sulle partecipazioni, rendendo il conferimento fiscalmente oneroso. Inoltre, il conferimento di patrimoni immobiliari o di articolazioni patrimoniali prive dei requisiti per la qualificazione come azienda espone al rischio che l’operazione sia qualificata come realizzativa, poiché l’art. 176 TUIR – per l’applicazione della neutralità fiscale – presuppone l’esistenza di un compendio aziendale autonomo e non consente di neutralizzare il trasferimento di singoli asset. La scissione mediante scorporo, letta alla luce del c. 15-ter.2, consente invece di superare tali criticità. La neutralità fiscale opera indipendentemente dalla natura immobiliare del patrimonio trasferito e dall’accesso a regimi di favore, poiché il trasferimento avviene in continuità di valori fiscali per effetto di una successione universale parziale. In questo contesto, la scissione si presta a essere utilizzata anche da società immobiliari “pure”, permettendo la separazione o la riallocazione di patrimoni immobiliari senza emersione immediata di plusvalenze latenti, risultato che il conferimento non è in grado di garantire. La preferenza accordata dal legislatore alla scissione come strumento di scorporo comporta tuttavia effetti rilevanti sul piano civilistico, che rappresentano il principale elemento di ribilanciamento rispetto ai vantaggi fiscali. L’applicazione degli artt. 2506-bis ss. cod. civ. determina infatti una successione universale parziale, con attribuzione delle passività e con un regime di responsabilità solidale per i debiti anteriori, nei limiti del patrimonio netto assegnato. Tale profilo distingue nettamente la scissione dal conferimento, nel quale la responsabilità della conferitaria resta circoscritta ai debiti inerenti al ramo trasferito ai sensi dell’art. 2560 cod.civ. e se risultanti dai libri contabili obbligatori. Il correttivo non interviene su questo aspetto, lasciando emergere una scelta consapevole di sacrificare, entro certi limiti, l’esigenza di segregazione delle passività in favore della neutralità fiscale piena. Coerentemente con la natura riorganizzativa dell’operazione, la scissione mediante scorporo non richiede la relazione di stima ex art. 2343 cod. civ., a differenza del conferimento, che resta ancorato a una logica traslativa e valutativa. Anche sotto il profilo procedurale, il c. 15-ter.2 contribuisce dunque a rafforzare la lettura sistematica della scissione come operazione di continuità, riducendo oneri formali e valorizzando la funzione di riallocazione interna del patrimonio. Da ultimo, non avendo il decreto IRPEF‑IRES inciso sulla disciplina antielusiva applicabile per la scissione mediante scorporo, continua a trovare applicazione quanto disposto per la scissione ex art. 173 TUIR. Ne deriva che l’operazione resta soggetta al presidio generale dell’abuso del diritto di cui all’art. 10‑bis della l. n. 212/2000. Tuttavia, l’espresso riconoscimento normativo dello scorporo ex art. 15-ter.2 come scissione fiscalmente neutrale riduce sensibilmente il rischio di contestazioni fondate sulla sola scelta dello strumento, spostando l’eventuale sindacato sull’esistenza di valide ragioni economiche e sulla coerenza complessiva dell’operazione. Conclusioni Alla luce del coordinamento operato dal nuovo art. 173, c. 15-ter.2, TUIR, il confronto con il conferimento assume una fisionomia più lineare. La scissione mediante scorporo emerge come lo strumento principe per la trasformazione in società di capitali delle stabili organizzazioni di società non residenti, fondato su una neutralità fiscale strutturale e su una qualificazione riorganizzativa espressamente rafforzata dal legislatore. In questo scenario, il conferimento assume un ruolo residuale, giustificato soprattutto dall’esigenza di limitare la responsabilità per debiti (anche tributari), ma risulta meno allineato alla logica sistematica valorizzata dal correttivo. In questo senso, il raffronto tra i due istituti consente di affermare che la scissione, pur non priva di controindicazioni civilistiche, prevale sul conferimento sotto il profilo della coerenza e della certezza del trattamento fiscale. A.M.