Con la risposta ad interpello n. 97/2026, l’Agenzia delle Entrate torna sul requisito della commercialità di cui all’art. 87, c. 1, lett. d), TUIR, con riferimento alla cessione di partecipazioni in SPV attive nello sviluppo di impianti BESS. Il documento si muove, almeno formalmente, nel solco della circolare n. 7/E/2013, ma ne offre una lettura particolarmente rigorosa: nel settore energetico, non sembra sufficiente che il progetto abbia raggiunto uno stadio avanzato di sviluppo, né che la SPV abbia conseguito lo status ready-to-build, se non risulta che essa abbia svolto direttamente quel complesso di attività preliminari che, secondo la stessa prassi, integra già la realizzazione, sia pure parziale, dell’oggetto sociale. Più che il livello di avanzamento del progetto, dunque, rileva il soggetto che ha condotto l’attività di sviluppo. Il caso L’istante, holding operativa, aveva ceduto nel luglio 2025 il 100% delle partecipazioni in tre società costituite nel marzo 2024 e destinate allo sviluppo di impianti di stoccaggio e accumulo di energia elettrica (BESS). Ad aprile 2024, le SPV avevano acquistato da un’altra società del gruppo i relativi progetti, inizialmente in fase embrionale, subentrando nei rapporti contrattuali e nel procedimento autorizzativo, con l’impegno della cedente a collaborare al completamento dell’iter e alla successiva voltura dei titoli. In seguito, le SPV avevano svolto una serie di attività rilevanti finalizzate al completamento dello sviluppo del progetto, lo stadio c.d. ready-to-built (i.e., tra le altre, ottenuto le autorizzazioni uniche, le connessioni alla RTN, acquistato terreni, costituito servitù di cavidotto, ottenuto i codici POD e presentato le richieste di elaborazione della STMD). Su queste basi, l’istante, richiamando peraltro i precedenti di prassi dell’Agenzia (circolari. nn. 7/E/2013 e 36/E/2004, risoluzione. n. 286/E/2008, risposte. nn. 883/2021 e 33/2021), ritiene che il complesso delle attività svolte integri immediatamente la realizzazione, seppur parziale, dell’oggetto sociale dell’impresa. Di conseguenza, l’istante reputa sussistente, sin dalla costituzione, il requisito dell’esercizio dell’impresa commerciale da parte delle SPV, richiesto ai fini dell’applicazione della PEX. La risposta L’Agenzia ricostruisce anzitutto i principi generali in materia di requisito della commercialità ai fini dell’applicazione della PEX. Richiama l’art. 87, c. 1, lett. d), TUIR e ricorda che, ai fini PEX, non basta la mera qualificazione formale del reddito come reddito d’impresa, ma occorre, come indicato nella circolare n. 7/E/2013, che la partecipata sia dotata di una struttura operativa idonea alla produzione o commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi oppure, quantomeno, della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione allo specifico settore economico. La stessa circolare precisa, inoltre, che, nel comparto energetico, il complesso delle attività concernenti finanziamento, ricerca dei siti, progettazione e realizzazione degli impianti può integrare già la realizzazione, almeno parziale, dell’oggetto sociale e che la fase di start-up, ai fini del computo del triennio di possesso del requisito della commercialità richiesto dalle disposizioni in commento, può assumere rilievo per l’applicazione della PEX se seguita dallo svolgimento dell’attività d’impresa per la quale è stata costituita (così anche Cass. n. 32582/2019, richiamata nella risposta). Fin qui, nulla di nuovo. Il punto decisivo è, però, il modo in cui tali principi vengono applicati al caso concreto. L’Agenzia afferma infatti che, al momento della cessione delle loro partecipazioni, le SPV non risultavano dotate della capacità, neppure potenziale, di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti. A sostegno di tale conclusione, l’Agenzia ha valorizzato una pluralità di elementi: gli studi preparatori e la ricerca dei siti non risultavano svolti dalle SPV, che erano solo subentrate nei rapporti contrattuali in corso; le autorizzazioni uniche erano state acquisite originariamente da un’altra società e soltanto successivamente volturate; lo stesso valeva per le richieste di connessione alla RTN; i progetti erano stati ideati da altra società del gruppo e poi acquistati dalle SPV; lo sviluppo era affidato, tramite accordo quadro, a un ulteriore soggetto; mancavano, infine, informazioni sulle operazioni di finanziamento e sulla realizzazione degli impianti. Su questa base, l’Agenzia ha escluso che le partecipate avessero svolto in proprio quel complesso di attività qualificanti, benché preliminari, richiesto, nel settore energetico, ai fini del riconoscimento del requisito della commercialità. La risposta distingue poi espressamente il caso da quello oggetto della risposta n. 883/2021, richiamata dall’istante a sostegno della propria tesi, osservando che in quel precedente la cessione era intervenuta successivamente alla realizzazione degli impianti, mentre nella fattispecie in esame non risultava che le SPV avessero posto in essere direttamente quell’insieme di attività che, considerate nel loro insieme e con riferimento alle società operanti nel settore energetico, sono da qualificare come realizzazione, sia pure parziale, dell’oggetto sociale. Alcune considerazioni Il profilo più delicato della risposta n. 97/2026 è che l’Agenzia, pur richiamando principi già noti, sembra attribuire loro una portata ulteriore. La circolare n. 7/E/2013 si limita infatti a valorizzare, nel settore energetico, il complesso delle attività preliminari idonee a integrare, almeno in parte, l’oggetto sociale. La risposta in commento, invece, sembra richiedere qualcosa in più: non solo che tali attività esistano e abbiano condotto il progetto a uno stadio avanzato (i.e. RTB), ma anche che esse siano state svolte proprio dalla società partecipata oggetto di cessione. In altri termini, il requisito della commercialità viene letto non solo in chiave oggettiva, ma anche in chiave soggettiva. Ed è proprio questo il passaggio più sensibile per il settore energy. Nella prassi operativa, infatti, non è raro che una prima fase dello sviluppo venga accentrata presso uno sviluppatore o presso altra società del gruppo e che il progetto venga poi allocato in una SPV destinata alla cessione o al coinvestimento. La risposta n. 97/2026 mostra però di negare rilievo, ai fini PEX, a un’attività preparatoria svolta “altrove” e successivamente trasferita alla SPV, anche quando quest’ultima subentri nel progetto, nei rapporti e nei costi. Da questo punto di vista, la posizione dell’Agenzia appare più rigorosa del dato letterale dei precedenti richiamati, i quali non richiedono espressamente l’identità soggettiva tra soggetto sviluppatore e soggetto ceduto nel caso in cui, quest’ultimo, abbia comunque effettuato una parte di quell’attività preparatoria, sostenendone peraltro i costi. Che la risposta non sia favorevole agli operatori è evidente. Resta però altrettanto evidente che, allo stato, questa è la linea dell’Amministrazione e che essa impone una riflessione molto concreta. Nelle operazioni di sviluppo e cessione di SPV energy, non basterà più dimostrare il grado di maturazione del progetto o il raggiungimento dello status ready-to-build. Occorrerà anche verificare chi e in quale misura abbia effettivamente svolto le attività preliminari qualificanti e, nello specifico, se la SPV ceduta possa essere riconosciuta come il soggetto che ha determinato quel livello di avanzamento. A.L.