PEX e classificazione delle partecipazioni: il sindacato del Fisco sopravvive all'abrogazione dell'art. 37-bis?

L'ordinanza n. 11695/2026 torna sul requisito dell'iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie ai fini della PEX, ma offre soprattutto lo spunto per una riflessione di più ampia portata. Se la decisione si fonda sull'abrogato art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, resta da chiedersi se, nel vigente sistema dell'abuso del diritto, l'Amministrazione finanziaria possa ancora sindacare le classificazioni di bilancio quando da esse dipende il riconoscimento di un beneficio fiscale.

La PEX tra classificazione contabile e destinazione strategica

La controversia trae origine dalla cessione di una partecipazione per la quale la società aveva applicato il regime della participation exemption. L'Amministrazione finanziaria contestava la spettanza dell'esenzione sostenendo che la partecipazione, pur iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, avrebbe dovuto essere classificata sin dall'origine nell'attivo circolante, in quanto acquisita con il preciso intento di essere ceduta una volta ottenute le autorizzazioni amministrative necessarie alla piena operatività della partecipata.

Secondo l'Ufficio, la classificazione contabile costituiva una scelta elusiva ai sensi dell'allora vigente art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, il cui comma 3, lett. f), ricomprendeva espressamente tra le operazioni potenzialmente elusive anche le "valutazioni e classificazioni di bilancio". La Suprema Corte ha confermato tale impostazione, ritenendo che la partecipazione non fosse destinata a permanere stabilmente nel patrimonio sociale e che, pertanto, difettasse uno dei requisiti richiesti dall'art. 87, comma 1, lett. b), del TUIR.

La motivazione richiama l'art. 2424-bis c.c. e il principio contabile OIC 21, evidenziando come il criterio discretivo tra immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante non sia rappresentato esclusivamente dalla durata del possesso, bensì dalla destinazione strategica impressa dagli amministratori alla partecipazione. È quest'ultima, infatti, a consentire di distinguere un investimento durevole da un'attività destinata alla negoziazione.

La centralità della destinazione economica

L'ordinanza si inserisce in un orientamento ormai consolidato secondo cui il requisito previsto dall'art. 87, comma 1, lett. b), del TUIR non presenta carattere meramente formale. Non è sufficiente che la partecipazione risulti contabilmente iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie: occorre che tale rappresentazione rifletta un'effettiva scelta imprenditoriale di detenzione durevole.

Sotto questo profilo, la pronuncia valorizza correttamente il principio espresso dall'OIC 21, secondo cui anche partecipazioni della medesima specie possono essere allocate diversamente in bilancio in funzione della loro differente destinazione economica. La classificazione contabile, dunque, non costituisce un dato arbitrario, ma rappresenta la traduzione contabile della strategia perseguita dall'impresa.

Nel caso deciso dalla Cassazione, la successione degli atti negoziali e la programmata dismissione della partecipazione immediatamente dopo il rilascio delle autorizzazioni regionali hanno indotto i giudici a ritenere che l'investimento non fosse mai stato concepito come stabile, bensì quale passaggio intermedio di un'operazione destinata alla successiva cessione.

L'abrogazione dell'art. 37-bis modifica il quadro?

Il profilo di maggiore interesse riguarda, tuttavia, il fondamento giuridico utilizzato dalla Corte.

La decisione trova infatti il proprio presupposto nell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, disposizione che attribuiva all'Amministrazione finanziaria il potere di disconoscere gli effetti fiscali di operazioni elusive e che, significativamente, includeva tra le fattispecie rilevanti anche le classificazioni e le valutazioni di bilancio.

L'introduzione dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000 o Statuto dei diritti del contribuente (lo “Statuto”) ha profondamente modificato tale assetto. La disciplina dell'abuso del diritto non contiene più alcun riferimento alle classificazioni contabili, limitandosi a qualificare come abusive le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzino essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

La soppressione del richiamo espresso alle valutazioni di bilancio pone quindi un interrogativo tutt'altro che teorico: l'Amministrazione finanziaria può ancora contestare la classificazione di una partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie quando da essa dipenda l'accesso al regime PEX?

Il sindacato dell'Ufficio non riguarda il bilancio, ma il presupposto fiscale

Una risposta affermativa in termini assoluti rischierebbe di attribuire all'Amministrazione un generale potere di revisione delle scelte contabili, difficilmente conciliabile con la funzione propria del bilancio e con il principio di derivazione rafforzata, che attribuisce rilevanza fiscale alle qualificazioni contabili operate secondo i corretti principi di redazione.

Parimenti, una risposta integralmente negativa finirebbe per rendere insindacabile un requisito che il legislatore tributario ha invece espressamente posto quale condizione per l'accesso alla PEX.

La soluzione sembra allora risiedere in una diversa prospettiva.

L'Amministrazione non può sostituire la propria valutazione imprenditoriale a quella degli amministratori né correggere discrezionalmente il bilancio della società. Può tuttavia verificare se il requisito richiesto dall'art. 87 del TUIR risulti effettivamente integrato. In questa prospettiva, il controllo non investe la correttezza del bilancio in quanto tale, ma la spettanza del beneficio fiscale.

La classificazione contabile conserva quindi rilievo decisivo, ma soltanto nella misura in cui rappresenti fedelmente la reale destinazione economica dell'investimento. Qualora emerga, sulla base di elementi oggettivi, che la partecipazione era destinata sin dall'origine alla negoziazione o a un rapido disinvestimento, il requisito previsto dalla lettera b) dell'art. 87 deve ritenersi sostanzialmente insussistente, indipendentemente dalla mera appostazione contabile.

Solo ove tale classificazione si inserisca in un'operazione priva di sostanza economica e finalizzata essenzialmente al conseguimento di un vantaggio fiscale, potrà inoltre trovare applicazione la disciplina generale dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, nel rispetto dei più rigorosi presupposti probatori oggi richiesti dalla norma.

È probabilmente questo il vero insegnamento che la pronuncia consegna agli operatori: non tanto la possibilità per il Fisco di "correggere" il bilancio, quanto la conferma che, quando una qualificazione contabile costituisce il presupposto di un beneficio tributario, essa deve trovare un effettivo riscontro nella realtà economica dell'operazione. Tale verifica, tuttavia, non può più fondarsi sul solo richiamo alle classificazioni di bilancio, ma deve confrontarsi con il più rigoroso paradigma dell'abuso del diritto delineato dall'art. 10-bis dello Statuto.

A.M. D.R.

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