Con l’ordinanza del 20 maggio 2026, n. 15227, la Corte di Cassazione afferma che la società finanziata è tenuta a operare la ritenuta sugli interessi dovuti al socio mutuante anche quando questi non siano stati materialmente pagati. La conclusione deriva dal coordinamento tra la presunzione di percezione degli interessi, di cui all’art. 45, c. 2, TUIR, e l’obbligo di ritenuta previsto dall’art. 26 d.P.R. n. 600/1973. Nel caso esaminato, peraltro, la società aveva contabilizzato e dedotto gli interessi, iscrivendo il corrispondente debito verso il socio. La Suprema Corte valorizza così una nozione di corresponsione “giuridica”, funzionale a impedire che il momento impositivo possa essere rimesso agli accordi delle parti e a evitare un’asimmetria tra la deduzione del costo in capo alla società e la tassazione del reddito del finanziatore. Il caso La controversia traeva origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava a una società a responsabilità limitata unipersonale l’omessa applicazione delle ritenute sugli interessi maturati, nel periodo d’imposta 2013, su un finanziamento concesso dalla propria socia unica. In base a un accordo scritto stipulato nel marzo 2011, la socia si era impegnata a erogare alla società un finanziamento fino a un importo massimo di € 11 milioni. Alla scadenza fissata per il pagamento degli interessi, la società avrebbe rilevato il relativo costo, il debito verso la socia e quello verso l’Erario per le ritenute, senza procedere necessariamente al pagamento immediato. Nel 2013 erano stati così contabilizzati interessi passivi per € 219.973,68, imputati a conto economico e dedotti ai sensi dell’art. 96 TUIR, con contropartita nella voce “debiti verso soci per finanziamento fruttifero”. Gli interessi non erano stati tuttavia materialmente corrisposti, né nell’esercizio di rilevazione né in quelli successivi. L’Ufficio contestava pertanto l’omesso versamento delle ritenute, richiamando gli artt. 45 e 46 TUIR e l’art. 26 d.P.R. n. 600/1973. La società impugnava l’atto, sostenendo che, in assenza di effettiva erogazione, gli interessi non potessero considerarsi percepiti dalla socia secondo il principio di cassa. Sia il giudice di primo grado sia quello di appello accoglievano tale ultima impostazione. La presunzione di maturazione degli interessi attivi in capo al mutuante va coordinata con l’obbligo di effettuazione della ritenuta in capo alla società prenditrice La Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 46 TUIR, in base al quale le somme versate dai soci alle società si considerano date a mutuo quando dal bilancio o dai rendiconti non risulti un diverso titolo. Per i capitali dati a mutuo, l’art. 45, c. 2, TUIR presume poi che gli interessi siano percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto; in mancanza di scadenze convenute, essi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Tali disposizioni devono essere coordinate con l’art. 26, c. 5, d.P.R. n. 600/1973, che pone a carico della società l’obbligo di applicare la ritenuta sui redditi di capitale “corrisposti”. Secondo la Suprema Corte, la possibilità di fornire la prova della mancata percezione materiale degli interessi non esclude l’operatività, nei confronti del sostituto d’imposta, della loro “corresponsione giuridica”. La soluzione risponde alla necessità di evitare un’asimmetria del meccanismo impositivo, tanto più evidente nel caso esaminato, nel quale la società aveva imputato a conto economico e dedotto, ai sensi dell’art. 96 TUIR, gli interessi passivi senza assoggettare il corrispondente reddito alla ritenuta. La pronuncia richiama sul punto un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la società che abbia ricevuto somme a mutuo dai propri soci è tenuta a operare la ritenuta sugli interessi non soltanto quando essi siano stati effettivamente pagati, ma anche quando la loro percezione sia presunta dalla legge, ai sensi dell’art. 45, c. 2, TUIR[1]. Nello stesso senso, in una precedente pronuncia, la Corte di Cassazione[2] aveva chiarito che il termine “corrisposti”, alla luce della presunzione di cui all’art. 45, c. 2, TUIR non deve essere inteso come riferito esclusivamente alla materiale erogazione, poiché una diversa soluzione finirebbe per affidare alle parti la gestione del presupposto impositivo. La sentenza impugnata viene quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’esame delle residue questioni di merito. Per la Cassazione non è sufficiente la mancanza della movimentazione finanziaria degli interessi per escludere l’applicazione della ritenuta. L’ordinanza conferma un principio particolarmente rilevante nella gestione dei finanziamenti dei soci: ai fini dell’obbligo di ritenuta, la corresponsione degli interessi non coincide necessariamente con il loro materiale pagamento. La conclusione non sembra tuttavia potersi fondare sulla sola rilevazione contabile del costo. Nel ragionamento della Corte assumono rilievo congiunto l’esistenza di un finanziamento qualificabile come mutuo, la pattuizione scritta degli interessi e delle relative scadenze, la presunzione di percezione stabilita dall’art. 45, c. 2, TUIR e l’imputazione a conto economico degli interessi passivi ai fini della loro deducibilità IRES da parte della società prenditrice. È questa combinazione a consentire di considerare gli interessi giuridicamente corrisposti, pur in assenza del relativo esborso. La deduzione IRES degli interessi passivi da parte della società prenditrice rappresenta, in particolare, un elemento centrale della fattispecie. Ammettere che gli interessi passivi concorrano alla formazione del (rectius, alla deduzione dal) reddito d’impresa della società finanziata secondo il principio di competenza, senza che sorga il corrispondente obbligo di ritenuta, determinerebbe infatti uno sfasamento potenzialmente indefinito tra la deduzione del componente negativo e la tassazione del correlato reddito in capo al socio. La Corte affronta tale asimmetria attraverso l’estensione al sostituto d’imposta della presunzione prevista per il mutuante. Diversamente, la società e il socio potrebbero incidere sul momento impositivo semplicemente rinviando il pagamento degli interessi, pur mantenendo fermo il relativo debito e la deduzione degli interessi passivi, benché nel perimetro e con le limitazioni dettate dall’art. 96 TUIR. Il passaggio merita attenzione anche rispetto alla prova contraria contemplata dall’art. 45 TUIR. Nel caso esaminato, infatti, era pacifico che gli interessi non fossero stati pagati; ciò non è stato tuttavia ritenuto sufficiente a escludere l’obbligo di applicazione della ritenuta ai sensi dell’art. 26, c. 5, d.P.R. n. 600/1973. Sul piano operativo, la pronuncia impone pertanto di coordinare attentamente le clausole del contratto di finanziamento, le scadenze degli interessi e il relativo trattamento contabile. Il semplice rinvio del pagamento non consente di differire automaticamente l’applicazione della ritenuta quando gli interessi siano già maturati e dovuti secondo gli accordi scritti e abbiano concorso, come costo, alla determinazione del reddito IRES della società prenditrice del finanziamento. A.L. e D.R. [1] Cass. n. 3819/2018 e Cass. n. 20035/2015. [2] Cass. n. 2947/1996 della quale merita riportare un estratto: “È ben vero, infatti, che - ai sensi dell'art. 26 ultimo comma D.P.R. 600/73 - i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta a titolo di acconto sui redditi di capitale da essi corrisposti. Ma con questo termine il legislatore non ha certo inteso far riferimento alla materiale corresponsione dei redditi di capitale (e nella fattispecie degli interessi) come presupposto dell'effettuazione della ritenuta […] il soggetto è obbligato ad effettuare la ritenuta sui redditi di capitale che è obbligato a corrispondere, indipendentemente dalla materiale erogazione agli aventi diritto. Se così non fosse, poiché la materiale corresponsione è rimessa alla discrezionalità ed agli accordi delle parti del rapporto negoziale, sarebbe nella sostanza affidata a tali parti la ‘gestione’ del presupposto d' imposta, il che è sicuramente contrario alla ratio ispiratrice della normativa de qua. D'altro canto, non sarebbe ragionevole porre una presunzione di fruttuosità sui versamenti effettuati dai soci alla società, per poi di fatto vanificarla prevedendo l'obbligo della ritenuta nel solo caso di materiale corresponsione degli interessi, tra l'altro di difficile accertamento sia nell' an che nel quando”. Ancora, Cass. n. 6257/2001, riprendendo i principi precedentemente esposti, prosegue: “Una conclusione diversa, oltre a indebolire il rilevato intento di ottimizzazione (dell'esazione tributaria), giungerebbe al risultato di far discendere dalla inversione dell'onere probatorio conseguenze fiscali diverse per il soggetto titolare del reddito (sostituito) e per il sostituto di imposta, così da affermare la debenza dell'imposta ed al tempo stesso negare gli obblighi derivanti dalla sostituzione. Deve quindi - per evidenti ragioni di unitarietà sistematica […] affermarsi che [la prova presuntiva, ndr] è chiamata ad operare nei confronti sia del mutuante/sostituito che del sostituto/mutuatario poiché non è consentito affidare alla parti del rapporto negoziale la gestione del rapporto impositivo e non è dato vanificare la presunzione di fruttuosità della somme date a mutuo col richiedere nei confronti del solo sostituto la dimostrazione di effettiva corresponsione degli interessi di difficile accertamento sia nell'an che nel quando”. Conformemente, Cass. n. 15868/2009.