Con la risposta ad interpello n. 107/2026, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad esaminare il tema della qualificazione, ai fini dell’abuso del diritto, di operazioni straordinarie realizzate nell’ambito di riorganizzazioni familiari. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che una sequenza negoziale articolata nella cessione di una partecipazione plusvalente, effettuata a valori di mercato e beneficiaria del regime PEX, seguita da operazioni di scissione non proporzionale finalizzate a separare i percorsi imprenditoriali di due rami familiari, non integri, di per sé, una fattispecie di abuso del diritto. La fattispecie sottoposta al vaglio dell’Agenzia La fattispecie oggetto d’interpello riguardava una complessa operazione di riorganizzazione societaria, concepita per separare due distinti indirizzi imprenditoriali e consentire ai rispettivi gruppi familiari (“Gruppo 1” e “Gruppo 2”) di proseguire autonomamente le proprie attività. In particolare, una holding (“Alfa”), partecipata da due gruppi familiari, deteneva un portafoglio composto da partecipazioni societarie e beni immobili. Nel tempo, il progressivo consolidamento di differenti strategie imprenditoriali, unitamente all’insorgenza di contrasti tra i due rami della compagine familiare, aveva determinato l’esigenza di procedere a una separazione degli assetti proprietari, al fine di consentire a ciascun gruppo di sviluppare autonomamente il proprio percorso imprenditoriale. La soluzione individuata a tale scopo si articolava in una pluralità di operazioni tra loro funzionalmente collegate. In una prima fase veniva effettuata una cessione di partecipazioni in favore di Alfa da parte di una delle società operative ad un valore corrispondente a quello di mercato, con conseguente realizzazione di una plusvalenza che, al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa, avrebbe potuto beneficiare del regime PEX. Successivamente, la stessa Alfa veniva interessata da un’operazione di scissione non proporzionale e asimmetrica, mediante la costituzione di due società beneficiarie. Quest’ultime erano destinate ad essere partecipate da differenti componenti del Gruppo 2, determinando così una ulteriore separazione delle rispettive posizioni patrimoniali e imprenditoriali. Il Gruppo 1, per contro, conservava la propria partecipazione nella società scissa Alfa, senza acquisire partecipazioni nelle società beneficiarie. Al termine della riorganizzazione, i due rami familiari risultavano pertanto titolari di autonomi compendi societari, ciascuno destinato a perseguire separatamente il proprio progetto imprenditoriale: da un lato, il Gruppo 1 continuava a detenere Alfa; dall’altro, il Gruppo 2 assumeva il controllo delle due nuove società beneficiarie, nelle quali venivano concentrati gli assets funzionali al proprio specifico indirizzo imprenditoriale. Per l’Agenzia l’operazione non assume carattere abusivo se risponde a una concreta esigenza organizzativa e imprenditoriale Nell’esaminare la fattispecie, l’Agenzia delle Entrate richiama preliminarmente il perimetro applicativo dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, ai sensi del quale una condotta può qualificarsi come elusiva soltanto qualora ricorrano congiuntamente tre presupposti: (i) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; (ii) l’assenza di sostanza economica; (iii) l’essenzialità del vantaggio fiscale. Come evidenziato nell’Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto emanato dal MEF il 27 febbraio 2025, la verifica della sussistenza di tali presupposti deve essere condotta attribuendo priorità all’accertamento dell’eventuale vantaggio fiscale indebito. Nel caso esaminato, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la cessione delle partecipazioni, effettuata a valori di mercato, non presentasse profili di artificiosità e che la relativa plusvalenza, ove ricorrano i presupposti di legge, potesse legittimamente beneficiare del regime PEX. Quanto alla successiva scissione, l’operazione risultava funzionale alla concreta esigenza di separare i destini imprenditoriali dei due rami familiari, obiettivo che non avrebbe potuto essere perseguito con altre soluzioni, quali l’acquisto dell’intero gruppo da parte di uno dei rami o la cessione a un soggetto terzo. Nel richiamare l’orientamento già espresso in precedenti documenti di prassi[1], l’Agenzia attribuisce particolare rilievo alla natura fiscalmente neutrale della scissione, precisando che tale neutralità non determina, di per sé, alcun profilo di abuso del diritto qualora l’operazione risulti effettivamente funzionale alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale. La riorganizzazione consentiva, in concreto, a ciascun ramo familiare di disporre di una propria struttura societaria autonoma e di perseguire separatamente il rispettivo percorso imprenditoriale, anche sotto il profilo del passaggio generazionale. Il Gruppo 1 avrebbe continuato a detenere Alfa, senza partecipazioni nelle società beneficiarie, mentre il Gruppo 2 avrebbe acquisito la titolarità delle beneficiarie, nelle quali sarebbero stati concentrati gli assets connessi alla propria attività nel comparto immobiliare. Particolare rilievo assume, inoltre, la circostanza che l’operazione non fosse finalizzata allo svuotamento delle società beneficiarie o alla mera attribuzione dei relativi beni ai soci. Al contrario, la presenza di specifici piani industriali dimostrava la volontà di proseguire un’effettiva attività imprenditoriale attraverso le società risultanti dalla scissione. In tale prospettiva, l’Agenzia valorizza la continuità operativa, l’assenza di conguagli in denaro e la predisposizione di business plans coerenti con l’effettivo impiego economico degli asset trasferiti. Sulla base di tali elementi, l’Amministrazione ha quindi ritenuto che la riorganizzazione, considerata nel suo complesso, non presentasse profili di abuso del diritto con riferimento alle imposte dirette. L’Agenzia si sofferma, infine, anche sulle conseguenze della riorganizzazione sotto il profilo delle imposte indirette. Ai fini IVA, il trasferimento degli asset realizzato nell’ambito dell’operazione non integra una cessione di beni ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972. Quanto all’imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale, l’operazione beneficia dell’applicazione dell’imposizione in misura fissa, purché la riorganizzazione conservi una reale funzione imprenditoriale. Le ragioni economiche e di governance familiare quali elementi idonei a escludere l’abuso del diritto La risposta in commento offre indicazioni di rilievo per la pianificazione delle riorganizzazioni societarie a carattere familiare. In primo luogo, emerge come la scelta dello strumento giuridico non possa essere valutata prescindendo dalla funzione economica concretamente perseguita. Una medesima operazione, quale ad esempio una scissione non proporzionale, può assumere una diversa rilevanza, ai fini dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, in funzione delle circostanze concrete nelle quali viene realizzata. Non è, dunque, la non proporzionalità dell’operazione, in sé considerata, a costituire un elemento di criticità, quanto piuttosto l’eventuale assenza di valide ragioni economiche e organizzative idonee a giustificarla. In secondo luogo, la posizione assunta dall’Agenzia sembra attribuire particolare rilievo alle esigenze di governance familiare quali possibili ragioni extra-fiscali idonee a giustificare la riorganizzazione. La necessità di separare patrimoni, attività e percorsi imprenditoriali riconducibili a differenti rami della medesima famiglia non dovrebbe essere considerata una motivazione meramente personale e, in quanto tale, estranea alla dimensione economica dell’impresa. Al contrario, quando il conflitto tra soci rende inefficiente o non più sostenibile la prosecuzione di una gestione comune, la separazione degli assetti proprietari può costituire una concreta esigenza di razionalizzazione della struttura societaria. In definitiva, la pronuncia conferma che, soprattutto nell’ambito delle riorganizzazioni di imprese familiari, la corretta progettazione dell’operazione dovrebbe muovere dalla preventiva individuazione degli obiettivi economici, organizzativi e di governance, per individuare solo in un secondo momento lo strumento societario e fiscale maggiormente coerente con tali obiettivi. Dirimente si conferma, in proposito, la prosecuzione dell’attività imprenditoriale nei confronti di terzi da parte di tutti i veicoli societari coinvolti nella riorganizzazione, escludendo quindi ab origine l’utilizzo di veicoli societari che realizzino operazioni estranee all’esercizio di impresa e operino direttamente o indirettamente a beneficio dei soci. È proprio questo approccio, fondato sulla prevalenza della sostanza economica sulla mera configurazione formale dell’operazione, a consentire di ricondurre la riorganizzazione nell’alveo della legittima pianificazione fiscale, riducendo al contempo il rischio di contestazioni sotto il profilo dell’abuso del diritto. D.R. G.A. [1] Risp. n. 263/2023; Ris. n. 56/E/2007