Fusione e riporto delle perdite fiscali: la ratio smarrita della norma antielusiva

Con la risposta a interpello n. 278/2025, l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul tema del riporto delle perdite fiscali nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che, qualora l’ammontare delle perdite ecceda il patrimonio netto contabile, è obbligatoria la redazione di una perizia di stima volta a determinare il valore economico del patrimonio netto, quale condizione necessaria per il riporto integrale delle eccedenze. Una lettura così rigorosa appare, tuttavia, distante dalla logica della norma antielusiva, nata per prevenire abusi e non per ostacolare operazioni prive di qualsiasi intento elusivo.

Il caso

La vicenda trae origine dalla fusione per incorporazione della società ALFA S.p.A. (“Incorporata”) nella società ETA S.p.A. (“Istante” o “Incorporante”).

L’operazione si inserisce nel contesto della riorganizzazione del gruppo multinazionale GAMMA, la cui capogruppo GAMMA SE, quotata in borsa, opera in Italia attraverso ETA e, dal maggio 2023, anche tramite ALFA, neo-acquisita.

La fusione per incorporazione si è perfezionata con atto del 25 settembre 2024, avente efficacia giuridica dal 1° ottobre 2024 ed effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2024.

Alla data della fusione, l’Incorporata presenta posizioni fiscali soggettive riportabili, costituite da perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE.

Inoltre, ai fini dell’art. 172, c. 7, del TUIR, il test di vitalità risulta superato sia al 31 dicembre 2023, sia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di efficacia della fusione. Diversamente, il test del patrimonio netto non risulta soddisfatto, poiché il valore del patrimonio netto – rettificato dei conferimenti effettuati nei 24 mesi precedenti – è incapiente ai fini del riporto dei tax asset.

L’Istante ha precisato che tali conferimenti derivano da una rinuncia a finanziamento soci operata dal precedente azionista DELTA International Holding a copertura delle perdite.

Alla luce di ciò, l’Istante ha richiesto il parere dell’Amministrazione finanziaria sulla disapplicazione del limite patrimoniale previsto dall’art. 172, c. 7, del TUIR, al fine di consentire il riporto integrale delle posizioni fiscali dell’Incorporata.

In particolare, l’Istante ritiene che la disposizione non debba essere applicata nel contesto di una riorganizzazione societaria poiché non si determinerebbero gli effetti elusivi (alias, il c.d. commercio di bare fiscali) che il comma 7 dell’art. 172 mira ad evitare.

La risposta

Contrariamente alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate nega la disapplicazione della norma antielusiva.

L’Amministrazione richiama anzitutto la ratio dell’art. 172, c. 7, del TUIR, disposizione che prevede specifiche limitazioni al riporto delle perdite fiscali e delle altre posizioni soggettive in caso di fusione, con l’intento di prevenire, come anticipato, il fenomeno del c.d. commercio di bare fiscali finalizzato alla mera compensazione intersoggettiva dei tax asset di società prive delle minime condizioni di vitalità previste dalla disposizione richiamata con il reddito imponibile di società dotate di effettiva capacità produttiva.

Viene poi ricordato che la disciplina in tema di riportabilità dei tax asset nelle operazioni di fusione è stata modificata con il d.lgs. n. 192/2024 sotto un duplice profilo:

  • con l’introduzione dell’art. 177-ter del TUIR, che prevede la non applicazione delle disposizioni antielusive specifiche di cui all’art. 172, c. 7, per le operazioni di fusione infragruppo effettuate dal 2024 (per i soggetti solari);
  • con l’introduzione, nell’art. 172, c. 7, del TUIR, di una modalità alternativa di esecuzione del c.d. test del patrimonio netto che tiene conto, in luogo del valore contabile, del patrimonio netto a valori correnti risultante da una perizia giurata di stima, sempre per le operazioni di fusione effettuate dal 2024 (per i soggetti solari).

Pur precisando che, nel caso di specie, la richiesta di disapplicazione è stata formulata sulla base del dell’art. 172, c. 7, TUIR nella versione previgente, l’Agenzia si sofferma sia sulla ratio sia sul meccanismo applicativo delle nuove disposizioni in materia di riportabilità dei tax asset.

La disciplina oggi vigente stabilisce che – qualora il patrimonio netto contabile risulti incapiente rispetto alle perdite da riportare – il contribuente può dimostrare la propria capacità di riporto mediante una relazione giurata di stima del valore economico del patrimonio netto, redatta da un professionista designato ai sensi dell’art. 2409-bis, c. 1, c.c. Tale perizia non è richiesta qualora il patrimonio netto contabile risulti capiente rispetto alle posizioni fiscali da riportare.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n. 192/2024, il parametro del valore economico del patrimonio netto, rispetto al mero valore contabile, costituisce un indice più rappresentativo della capacità prospettica della società di generare redditi imponibili futuri.

Tuttavia, la relazione giurata di stima non costituisce un obbligo, bensì una facoltà riconosciuta al contribuente, il quale dovrebbe poter richiedere la disapplicazione dei limiti al riporto anche in assenza di una valorizzazione economica della società.

Pertanto, la lettura fornita dall’Amministrazione appare gravemente difforme rispetto alla finalità della norma e alla funzione dell’interpello disapplicativo, che è quella di neutralizzare l’applicazione di regole antielusive laddove sia dimostrata l’assenza del rischio elusivo che esse intendono prevenire.

Nel caso in esame, il contribuente ha fornito ampia prova dell’inesistenza di finalità elusive e della piena operatività economica della società fusa: ciò avrebbe dovuto essere sufficiente a consentire il riporto integrale dei tax asset, indipendentemente dalla valorizzazione, contabile o effettiva, del patrimonio netto.

L’Agenzia, invece, trascina la norma oltre il suo ambito di applicazione fisiologico, imponendo oneri formali e vincoli ulteriori che nulla hanno a che vedere con l’obiettivo perseguito dal legislatore.

In aggiunta, collegando la propria risposta negativa alla carenza della perizia giurata di stima (rectius, alla mancanza della valutazione economica del patrimonio netto) in sede di presentazione dell’istanza di interpello, l’Agenzia si pone in evidente contrasto con il principio di preventività su cui si fonda l’istituto dell’interpello. L’istanza disapplicativa ha infatti lo scopo di offrire al contribuente certezza preventiva sul trattamento fiscale delle operazioni effettuate, consentendo di agire senza il rischio di contestazioni successive.

G.A. e D.R.

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